Nell'attestazione di prestazione energetica convenzionale fuori le unità immobiliari non agevolate


  • Nessuna incompatibilità se il tecnico è il progettista o il direttore dei lavori

    Nell’attestazione della prestazione energetica (APE) “convenzionale”, ovvero quella destinata agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali, non direttamente interessate agli interventi di efficientamento energetico. Non è necessario, inoltre, il rispetto dell’indipendenza del tecnico che, nel rilascio dell’APE, può essere lo stesso progettista o direttore dei lavori, purché abilitato.

    Così l’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica (ENEA) nel proprio vademecum teso a fornire i necessari chiarimenti in tema di redazione delle citate attestazioni (APE) “convenzionali”, ante e post interventi, redatte per l’accesso alle detrazioni fiscali maggiorate del 110% (superbonus).

    Il documento, presente sul sito, è suddiviso in tre parti, nella prima sono indicate le principali differenze tra le attestazioni convenzionali e quelle utilizzabili per gli atti di compravendita o locazione degli immobili, nella seconda parte vengono fornite talune indicazioni utili per i professionisti tecnici in merito alla corretta e puntuale compilazione di quella convenzionale e nell’ultima parte sono fornite le indicazioni di calcolo, in caso di differenze dei servizi energetici presenti, ante e post intervento.

    Nell’enunciazione delle differenze, tra APE tradizionale e APE convenzionale, l’ENEA evidenzia, tra le altre, che la seconda è redatta ai fini della fruibilità della detrazione maggiorata del 110% che ha finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche, che nel caso di edifici composti da più unità la stessa è redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell’allegato “A” del decreto del 6/08/2020 (decreto “Requisiti”) e che per la sua redazione non è necessaria l’indipendenza da parte del professionista che, pertanto, può essere redatto dallo stesso progettista o direttore dei lavori, purché tecnico abilitato; la detta attestazione convenzionale, inoltre, non è da depositare nel catasto regionale.

    Nella parte relativa alla redazione, il documento ricorda che la detrazione del 110% spetta per gli interventi (trainanti e trainati) eseguiti su edifici residenziali esistenti e relative pertinenze, quindi per i lavori effettuati su parti comuni di edifici residenziali in condominio, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze e su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, collocate all’interno di edifici in condominio, in tal caso limitatamente agli interventi trainati (circ. 24/E/2020).

    In presenza di edifici con incidenza residenziale maggiore del 50% nell’APE convenzionale si devono considerare tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d’uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità sprovviste di impianto di climatizzazione invernale nelle quali risulta legittima l’installazione.

    Nell’APE convenzionale possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficientamento energetico e, sia nel caso di intero edificio, sia nel caso di unità immobiliari funzionalmente indipendenti, in presenza di impianti “comuni” a più unità, viene precisato che, nella redazione delle attestazioni convenzionali, devono essere inserite tutte le unità immobiliari che accedono alle detrazioni fiscali del 110% servite da impianti comuni con l’eventuale esclusione delle unità immobiliari che, in relazione a quanto indicato nel medesimo vademecum (punto 2.1) è possibile scorporare.

    Con riferimento ai servizi energetici dell’edificio, ante e post intervento, infine, viene riportato l’esempio di un edificio con soltanto i servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, soddisfatti da caldaia a gas, e una situazione post con servizi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento (nuova installazione) soddisfatti da pompa di calore con aggiunta, contestuale, di impianto fotovoltaico.

    Qualora, si dice testualmente, venisse escluso il raffrescamento dalla modellizzazione post, l’intera produzione del fotovoltaico andrebbe, nel calcolo, a compensare esclusivamente i servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria (e non raffrescamento), con la conseguenza che si creerebbe un beneficio “non” realistico, relativamente al miglioramento della classe che verrebbe valutato soltanto sui servizi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI  (riproduzione riservata)


    Pistoia