Legge di Bilancio 2025: strutturali le aliquote IRPEF del 2024 e il cuneo fiscale


  • No tax area modulata su nuovi scaglioni di reddito

    Strutturali le aliquote Irpef, introdotte per il 2024, e il cuneo fiscale. Fino a 28.000 euro applicabile l’aliquota al 23%, da 28.000 a 50.000 quella del 35% e oltre 50.000 l’aliquota del 43%. Scompare definitivamente l’aliquota del 25%, applicabile al reddito da 15.000 euro e fino a 28.000 euro nel 2023.

    No tax area modulata sulla base di scaglioni di redditi e ulteriore detrazione variabile per i dipendenti con redditi superiori a 20.000 euro ma non a 40.000.

    Queste alcune delle misure a sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, come inserite nella bozza di ddl di legge di bilancio per il 2025, ed aventi a oggetto la determinazione delle aliquote Irpef, di cui all’art. 11 del D.P.R. 917/1986 e all’art. 13 del medesimo testo unico.

    Preliminarmente, si prende atto della modifica introdotta al comma 1 dell’art. 11 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) che stabilisce le aliquote Irpef a scaglioni applicabili ai redditi dei contribuenti; restando tre aliquote, si accorpano le soglie e scompare l’aliquota intermedia del 25%.

    Pertanto, con la modifica introdotta in commento, si renderanno applicabili, a partire dal 2025, le seguenti aliquote: 23% per reddito fino a 28.000, 35% per reddito inserito tra euro 28.000 ed euro 50.000 e 43% per reddito superiore a 50.000 euro.

    Si interviene, inoltre, sul comma 1 dell’art. 1 del D.L. 3/2020, avente a oggetto il trattamento integrativo per i redditi di lavoro e assimilato, stabilendo che la somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, deve essere diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro all’anno.

    Per i lavoratori dipendenti, esclusi i pensionati indicati nella lett. a), comma 2 dell’art. 49 del D.P.R. 917/1986, spetta una ulteriore somma, che non concorre alla formazione del reddito imponibile e sempre se il reddito complessivo non risulta superiore a 20.000 euro, modulata come segue: 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non risulta superiore a 8.500 euro,  5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma inferiore a 15.000 euro e 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

    Sempre ai soli lavoratori dipendenti, quindi esclusi i pensionati, che sono in possesso di un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta una ulteriore detrazione, anch’essa modulata e rapportata al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo risulta superiore a 20.000 euro ma non superiore a 32.000 e di un ammontare determinato dal rapporto tra i 1.000 euro e l’importo dei 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito risulta superiore a 32.000 euro ma non superiore a 40.000 euro.

    Per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente risulta rilevante anche la quota di reddito esente relativa al regime degli impatriati, di cui al dl 78/2010, e all’art. 16 del dlgs 147/2015, nonché dell’art. 5 del d.lgs. 209/2023 e il detto reddito complessivo deve essere assunto al netto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con relative pertinenze, di cui al comma 3-bis, dell’art. 10 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).

    I sostituti d’imposta, quindi i datori di lavoro, dovranno riconoscere automaticamente le somme indicate in precedenza all’atto del pagamento delle rispettive retribuzioni e sono investiti dall’esecuzione dei controlli sulla spettanza delle stesse somme; nel causo in cui, quindi, la somma riconosciuta al lavoratore risulti non spettante, gli stessi sostituti d’imposta dovranno procedere nel recupero delle somme e, nel caso in cui l’ammontare da recuperare risulti superiore a 60 euro, lo stesso recupero potrà avvenire in dieci rate, di pari ammontare, a partire dalla retribuzione sulla quale si rende applicabile in conguaglio.

    Infine, si dispone che i datori di lavoro, nella loro qualifica di sostituti, ai sensi degli articoli 23 e 29 del dpr 600/1973, potranno compensare il credito maturato in relazione alla erogazione dell’importo indicato, mediante l’istituto della compensazione, di cui all’art. 17 del d.lgs. 241/1997. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


    Pistoia