Possibile effettuare la registrazione delle fatture a cavallo d’anno sulla base della data indicata sul documento e non dell’invio


  • La registrazione della fattura resta valida anche per l'imputazione dei ricavi

    Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata (“cassa virtuale”), per motivi di semplificazione, resta possibile effettuare la registrazione delle fatture a cavallo d’anno sulla base della data indicata sul documento e non dell’invio (emissione) al Sistema di interscambio (SdI).

    La registrazione della fattura elettronica alla data di emissione vale, naturalmente, anche ai fini della corretta imputazione temporale dei ricavi.

    L’Agenzia delle Entrate, dopo una recente indicazione fornita nell’ambito dei più recenti incontri con la stampa specializzata, ha pubblicato lo scorso 13 febbraio, sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.it) una risposta (FAQ n. 13) sul tema del regime di cassa virtuale, di cui al comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. 600/1973, e relativa imputazione dei ricavi.

    Come indicato nella risposta e in un datato documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E/2017), il citato comma 5 dell’art. 18 prevede, relativamente ai contribuenti in regime di contabilità semplificata, che è possibile utilizzare i soli registri Iva, evitando l’annotazione dei mancati incassi e pagamenti (cosiddetto “regime di cassa virtuale”), considerando incassato il ricavo e pagato il costo “alla data di registrazione” ai fini Iva del documento contabile di appoggio (principalmente, la fattura).

    Il comma 32 dell’art. 1 del d.lgs. 127/2015 ha stabilito (ma vi sono anche alcune deroghe) che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, tra soggetti residenti o stabiliti sul territorio nazionale, devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio (SdI), nel formato approvato; la conseguenza, sempre per l’agenzia, è che la fattura si deve ritenere “emessa” solo quando la stessa è stata trasmessa allo SdI e non quando è stata redatta con apposizione di una data.

    Pertanto, come indicato anche nella risposta, una fattura datata 31 dicembre 2023, inviata allo SdI l’8 gennaio 2024 si deve considerare emessa in tale ultima data con la conseguenza, si precisa ulteriormente, che la stessa fattura non potrà che essere registrata nel registro Iva delle vendite “a partire” dall’8 gennaio 2024 e, stante la configurazione dell’incasso al momento della registrazione, i ricavi devono essere imputati nel medesimo periodo d’imposta in cui avviene la registrazione (2024).

    Sul punto si potrebbe già eccepire che l’art. 6 del D.P.R. 633/1972, che tratta il momento impositivo dell’operazione, ai fini dell’Iva prevede che le cessioni si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, e nel momento della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili, mentre le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; quindi, l’obbligo di emissione (e non di redazione) della fattura dovrebbe già rispettare queste disposizioni e, quindi, una prestazione incassata il 31 dicembre 2024, anche se la fattura è trasmessa allo SdI entro i dodici giorni successivi (per esempio il 9/01/2025) dovrebbe ritenersi emessa nel momento in cui scatta l’obbligo ai sensi del citato art. 6  ovvero il 31 dicembre 2024.

    Con un ulteriore documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E/2017), l’agenzia ha precisato che, con riferimento ai ricavi percepiti in detto regime semplificato, gli stessi “si considerano incassati al momento della – registrazione – delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’Iva a debito periodica, la registrazione produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.

    La conseguenza è che, a prescindere dall’esigibilità dell’Iva, se la fattura deve essere registrata “non prima” della data di trasmissione allo SdI, nel regime di cassa virtuale, il ricavo si deve intendere percepito al momento in cui la fattura è riportata sul registro, con un palese slittamento all’anno successivo dell’imputazione dei ricavi, in relazione alle emissioni a cavallo d’anno, di cui agli esempi che precedono.

    Questa situazione, peraltro, non avrebbe avuto soltanto un impatto sulla competenza dei ricavi percepiti che, si ripete, dovevano tenere conto dei limiti indicati dall’agenzia, ma anche su tutte le attività collaterali o connesse; si pensi, tra l’altro, alla situazione di un contribuente semplificato che ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) e alla previsione di decadenza per uno scostamento maggiore del 30% nel periodo considerato (per esempio, 2023) ai fini della proposta (primo biennio, 2024/2025).

    L’Agenzia delle entrate, quindi, con la risposta di ieri (FAQ n. 13) precisa ulteriormente che resta “in ogni caso” confermata, per motivi di semplificazione, la possibilità (facoltà) di eseguire la registrazione, valida appunto ai fini dell’imputazione dei ricavi, tenendo conto della data indicata nella sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica. (a sostegno, circolare n. 14/E/2019 § 3.2). Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


    Pistoia