FAQ - Domande Frequenti
In questa sezione troverete le risposte alle domande più frequenti rivolte al nostro Studio.
Posto che per beneficiare dell’agevolazione è irrilevante il regime contabile adottato e che siamo in attesa dei relativi chiarimenti, si ritiene di poter sostenere che il beneficio possa essere esteso anche ai contribuenti che si avvalgono del regime contabile dei minimi, anche se per questi soggetti il costo di acquisto dei beni strumentali agevolabili non è sottoposto ad alcun procedimento di ammortamento, per espressa previsione legislativa, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 4, DM 2/01/2008; la conseguenza è che il costo da dedurre è incrementato del 40%.
Discorso diverso per il regime dei forfetari, giacché il reddito è determinato sulla base di coefficienti di redditività predeterminati che sostituiscono i costi e gli oneri effettivamente sostenuti, con la conseguenza che l’incremento non ha alcun impatto sul reddito imponibile.
Si conferma, preliminarmente, che l’estromissione dell’immobile strumentale appartenuto all’impresa individuale sconta l’imposta sostitutiva nella misura dell’8% con manifestazione della scelta con annotazione sul libro inventari e/o sul registro dei cespiti, ma, a prescindere dal trattamento Iva, la detta operazione non sconta mai l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale.
Il comma 70 della Legge di Stabilità 2016 dispone l’abolizione dell’Irap per le attività agricole, di cui all’articolo 32 del DPR 917/1986 (TUIR).
La conseguenza è che, per individuare i soggetti esclusi dall’applicazione del tributo si deve far riferimento a quelle attività agricole rientranti nel reddito agrario, di cui al citato articolo, che erano assoggettate all’aliquota ridotta dell’1,9%.
Pertanto, continuano ad applicare il tributo, con aliquota ordinaria al 3,90%, anche i soggetti che esercitano le attività connesse, limitatamente alle dette attività (agriturismo, prestazioni di servizio, coltivazione in serra su superfici eccedenti il doppio del terreno, produzione di energia elettrica per la quota eccedente il reddito agrario e quant’altro).
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto la detta nuova agevolazione che consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti, nel periodo tra il 15/10/2016 e il 31/12/2016, in proprietà e/o in leasing.
E’ possibile, pertanto e in relazione a quanto già previsto per analoghe agevolazioni, che nel contratto di locazione finanziaria sia presente l’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore, con la conseguenza che si deve ritenere esclusa l’applicazione dell’agevolazione al cosiddetto “leasing operativo” “senza” riscatto.