Cessione dei kit promozionali fuori dal campo di applicazione dell'IVA


  • Il costo è deducibile ma nel rispetto del principio di inerenza

    Cessioni dei kit promozionali inquadrabili, ai fini Iva, come cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono escluse dalla base imponibile, con riconoscimento del diritto alla detrazione per l'acquirente, trattandosi di beni acquistati nell'esercizio dell'impresa e riferiti ad operazioni imponibili. Costo deducibile ma nel rispetto del principio di inerenza.

    Così l’Agenzia delle Entrate nella recente risposta n. 25/2025 avente a oggetto il trattamento tributario (dirette, Irap e Iva) delle cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato.

    La società istante ha rappresentato di esercitare l’attività di ingrosso di pneumatici e accessori per autoveicoli sul territorio nazionale, mediante depositi collocati in Italia, a favore di gommisti e in minor misura di officine meccaniche e distributori di carburante.

    Nell’ambito della propria attività, anche al fine di incentivare i propri clienti, la società ha proposto un obiettivo personalizzato e modulato che prevede l’attribuzione di un kit promozionale costituito da prodotti di abbigliamento sui quali viene inserito il marchio prescelto e un ulteriore obiettivo che prevede l’attribuzione di punti al raggiungimento di prefissati obiettivi, da utilizzare su una determinata piattaforma gestita da altra società con la quale l’istante ha stipulato uno specifico contratto.

    La società ha chiesto, quindi, chiarimenti in merito al comportamento da adottare ai fini tributari sia ai fini dell’imposizione diretta che ai fini dell’Iva, ritenendo, per quanto concerne l’Iva, di essere nell’ambito di una non imponibilità stante il fatto che i valori ceduti fanno parte dell’accordo commerciale e sono ceduti a titolo di sconto nel prezzo dei prodotti venduti, in dipendenza del rapporto contrattuale avente per oggetto i predetti beni e servizi e di poter detrarre i costi relativi, oggetto di sconto in natura, come spese di vendita e non come spese di rappresentanza (Agenzia delle Entrate, circolare n. 34/E/2009).

    L’Agenzia delle Entrate non entra nella disamina dell’applicabilità delle iniziative promozionali, comunicando che resta impregiudicata qualsiasi attività di controllo dell’amministrazione finanziaria, ma ritiene che nella fattispecie (a sostegno, circolare n. 25/E/1976 e risoluzione n. 362125/1986 e Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 16030/2015) si sia nell’ambito, per entrambe le modalità, dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972

    Con riferimento all’imposizione diretta e al tributo regionale (IRAP), posto quanto sancito in tema di interpello dalle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 11 della legge 212/2000 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2016), il parere è stato fornito esclusivamente per i dubbi interpretativi e qualificatori sollevati nel presupposto che i principi contabili siano correttamente applicati.

    Quindi, come indicato dal comma 5 dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), la deducibilità delle componenti negative di reddito resta subordinata all’esistenza di un rapporto causa-effetto tra i detti costi e le attività o beni della stessa da cui siano generabili ricavi o altri proventi concorrenti alla formazione del reddito (principio di inerenza); l’iniziativa in commento pare soddisfare il detto principio.

    La valutazione dell’inerenza, però, deve essere effettuata verificando in concreto il collegamento delle spese con l’attività esercitata, le dimensioni e le esigenze promozionali; se il contribuente ha dubbi sul modo in cui l'inerenza di alcuni componenti negativi possa essere valutata dall'agenzia, lo stesso può collocarsi in quest'area deducendo importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito.

    È stato precisato che le indicazioni fornite con i vari documenti di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 36/E/2009) non alterano in alcun modo il trattamento dei costi dedotti integralmente o in misura superiore, per i quali l'amministrazione non può opporre le forfetizzazioni del testo unico; nel sistema dell'IRAP queste ultime non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l'inerenza dei costi dedotti.

    Infine, con riferimento agli accantonamenti, che la società afferma di voler eseguire in sede di chiusura di esercizio per un importo rispondente al valore normale dei beni oggetto di sconto nei casi in cui i beni e servizi vengano consegnati al cliente finale nell'esercizio successivo al conseguimento dei ricavi, l’agenzia evidenzia che, ai sensi del comma 4 dell’art. 107 del T.U.I.R., non sono ammesse deduzioni per accantonamenti atipici che assumono rilevanza fiscale soltanto nell'esercizio di effettivo sostenimento. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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