Se alla data del 30 marzo 2024 il General Contractor ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili eseguiti può accedere allo sconto in fattura


  • Tale situazione anche se non ha emesso la fattura nei confronti del committente

    Il contribuente può continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura, con riferimento agli ulteriori interventi che danno diritto alla detrazione maggiorata (superbonus), nel presupposto che il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili eseguiti e ancorché non abbia, entro la medesima data, emesso la fattura nei confronti del committente.

    Così l’Agenzia delle Entrate che, con la recente risposta n. 26/2025, è intervenuta sul tema dell’esercizio delle opzioni (cessione e sconto in fattura), di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, in seguito alle modifiche intervenute con il recente D.L. 39/2024.

    Il condominio istante ha deliberato l’esecuzione di taluni interventi per i quali intende beneficiare delle detrazioni maggiorate (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L.34/2020, con affidamento degli stessi a un general contractor (G.C.) che si è dichiarato disponibile a riconoscere lo sconto in fattura.

    Per questi interventi, l’istante comunica che è stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) in data 25 novembre 2022, che i lavori sono iniziati tardivamente per effetto della sostituzione del primo general contractor, ovvero il 6 novembre 2023, e che intende fruire della detrazione pari al 70%, con esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura; ritiene che, dopo l’intervento del D.L. 39/2024, le condizioni siano comunque soddisfatte anche se, alla data del 30 marzo 2024, non sono presenti fatture emesse tra l’impresa (G.C.) e il condominio anche se i lavori risultano già eseguiti, peraltro con fatture emesse dagli appaltatori al general contractor.

    L’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa, analizzando le modifiche intervenute con il D.L. 39/2024 e ritiene che, in assenza di specifiche preclusioni, l'avvenuta esecuzione di un pagamento entro la data del 30 marzo 2024, relativo a lavori eseguiti, consente di esercitare l'opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data, relativamente agli interventi indicati nella CILAS, di cui al comma 13-ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020 o nel diverso titolo abilitativo richiesto nonché nell'accordo vincolante in caso di interventi di edilizia libera, qualunque sia la percentuale di stato di avanzamento lavori realizzato alla predetta data.

    In effetti, la condizione di lavori già effettuati deve ritenersi soddisfatta, in linea di principio, quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi interventi edilizi e lo stesso sia stato documentato con fattura.

    La deroga al divieto per l'esercizio di una delle opzioni, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del citato art. 121, infatti, opera con riferimento agli interventi che, alla data del 30 marzo 2024, unitamente alle altre condizioni, di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 39/2024, sono stati effettuati, anche in parte, e sia stato eseguito, anche in parte, il relativo pagamento.

    In conclusione, il condominio potrà continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura con riferimento agli ulteriori interventi nel presupposto che il general contractor, alla data del 30/03/2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, anche se, entro la medesima data, non ha emesso la fattura nei confronti del committente. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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