L'Agenzia delle Entrate invita i proprietari ad aggiornare i dati catastali delle unità immobiliari efficientate


  • Nella prima fase le comunicazioni saranno inviate per gli immobili con rendite inadeguate

    L’Agenzia delle entrate può sollecitare i contribuenti a procedere con l’aggiornamento catastale degli immobili che hanno fruito della detrazione maggiorata (superbonus).

    Come indicato in una recente risposta, in questa prima fase, le comunicazioni saranno rivolte agli intestatari di immobili che risultano privi di rendita o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per gli interventi.

    È evidente che l’invito ha, quale ulteriore obiettivo, quello di rideterminare la rendita catastale che risulta rilevante ai fini della tassazione diretta e dell’applicazione dei tributi locali (IMU).

    Con uno specifico provvedimento (n. 38133/2025) dello scorso 7 febbraio, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dei commi 86 e 87 dell’art. 1 della legge 213/2023, ha definito il contenuto e le modalità di consegna delle comunicazioni da inviare ai contribuenti che non hanno provveduto autonomamente all’aggiornamento dei dati catastali per gli immobili che hanno fruito, in seguiti agli interventi edili eseguiti, della detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020.

    Preliminarmente, è opportuno ricordare che per tutte le unità immobiliari oggetto di interventi edilizi, anche agevolati con altre tipologie di detrazione o anche non agevolati, sono previsti i medesimi obblighi di aggiornamento catastale, ricorrendone i presupposti, con la conseguente possibile rideterminazione della rendita catastale.

    Il provvedimento richiamato, quindi, indica le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente la specifica comunicazione, nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale; sono anche indicate le modalità con le quali i contribuenti possono comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in relazione all’assenza della citata regolarizzazione.

    Come si evince dal provvedimento richiamato, al fine di agevolare l’adempimento spontaneo, sulla base di specifiche liste selettive, l’Agenzia delle Entrate verifica se è stata presentata dall’intestatario del fabbricato, ove richiesta, la dichiarazione di aggiornamento degli archivi catastali, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.M. 701/1997 (procedura DOCFA), finalizzata, appunto, all’aggiornamento catastale dell’unità immobiliare, ma anche ai fini della modifica della rendita catastale, com’è noto rilevante ai fini dell’imposizione diretta e dell’applicazione dei tributi locali, con particolare riferimento alla imposta municipale (IMU).

    L’Agenzia delle entrate, in assenza di aggiornamento, quindi, può inviare al contribuente una specifica comunicazione, ai sensi dei commi da 634 a 636 dell’art. 1 della legge 190/2014, destinata, come detto, a incentivare l’adempimento spontaneo del contribuente.

    Con una risposta di ieri in Commissione VI° Finanze (Q.T. n. 5-03532), l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti possono valutare la sussistenza dell’obbligo di aggiornamento ma, soprattutto, ha precisato che, almeno nella prima fase, saranno raggiunti dalle comunicazioni in commento gli intestatari di unità immobiliari che hanno eseguito interventi che hanno fruito del superbonus e che, rispetto ai costi sostenuti, possiedono unità immobiliari iscritte in Catasto prive di rendita o con valori di modesta entità rispetto al valore degli interventi eseguiti.

    Di conseguenza, il provvedimento direttoriale ha definito le modalità di invio e il contenuto della predetta comunicazione e, quindi, l’Agenzia delle Entrate può procedere con la trasmissione della lettera di compliance a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso il domicilio digitale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tenendo la stessa a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente; nella citata comunicazione sono fornite le informazioni utili per il contribuente, in modo tale che lo stesso possa verificare la bontà dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

    Si tratta, in particolare, del codice fiscale, della denominazione, del cognome e nome del contribuente e del numero identificativo catastale dell’immobile, come indicato dal contribuente nella comunicazione finalizzata all’esercizio dell’opzione, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, nonché l’invito a fornire ulteriori ed eventuali chiarimenti nonché documentazione utile per mezzo del servizio “Consegna documenti e istanze” del sito web dell’Agenzia delle entrate.

    Il contribuente chiamato in causa, anche tramite un suo delegato, può fornire i chiarimenti opportuni e  presentare tutta la documentazione a supporto nel caso in cui riscontri l’inesattezza dei dati comunicati, fornendo anche indicazioni relativamente ai motivi per i quali non ritiene obbligatoria la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale (punto 3.1 del provvedimento).

    Come indicato dal punto successivo (§ 4.1) gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni comunicate dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni eventualmente presenti, presentando apposita dichiarazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.M. 701/1994 (DOCFA).

    Il richiamato art. 60 del regolamento, approvato con il D.P.R. 1142/1949, infatti, dispone che chi non esegue la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale è punito con una sanzione, di natura amministrativa, ai sensi dell’art. 31 del R.D.L. 652/1939, variabile da euro 1.032 a euro 8.264, ma l’intestatario dell’unità immobiliare può regolarizzare l’omissione con applicazione di sanzioni ridotte, fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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