Dalla lettura sistematica delle disposizioni inerenti al concordato preventivo biennale (CPB) affinché le modifiche delle dichiarazioni dei redditi o dei dati siano rilevanti per la decadenza è necessario che emerga uno scostamento tale da determinare un minor reddito o un minor valore netto della produzione per un ammontare superiore al 30%.
Il ravvedimento operoso permette di evitare la decadenza ma soltanto in presenza di inesattezze e/o omissioni presenti nel modello Isa.
Così l’Agenzia delle entrate che ha fatto il punto, con alcune risposte fornite nel corso dei recenti incontri con la stampa specializzata, sulla decadenza dell’istituto del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al d.lgs. n. 13/2024.
Come indicato dal comma 1 dell’art. 22 del d.lgs. n. 13/2024 vi sono alcune situazioni che possono determinare la decadenza del patto con il Fisco, con riferimento, in particolare, alla emersione, in seguito alle attività di accertamento, di attività non dichiarate o l’inesistenza e/ o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati o la commissione di altre violazioni di non lieve entità, di cui alla lett. a), e la modifica della dichiarazione dei redditi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa che determini una quantificazione diversa del reddito o del valore della produzione sulla quale è stata predisposta la proposta di accordo, di cui alla lett. b); la decadenza, in detti casi, si determina con la rilevazione di un minor reddito o di un minor valore della produzione utilizzati per la proposta di concordato per un ammontare superiore al 30% (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024 § 2.6).
A tali situazioni, inoltre, si aggiunge quella relativa all’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato (lett. c) e, anche in tal caso, deve emergere un minor reddito o minor valore della produzione rispetto alla proposta di concordato per un importo superiore al 30%.
Si tenga conto, ulteriormente, che costituisce una violazione di non lieve entità anche la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini degli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) che comporti, anche in tal caso, il realizzo di un minor reddito o un minor valore netto della produzione oggetto di concordato superiore al 30%, ai sensi della lett. b) del comma 2; situazione, però, sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Con riferimento al caso dell’infedele dichiarazione del periodo d’imposta 2023 (anno con il quale è stata tarata la proposta per il concordato relativo al biennio 2024/2025), l’Agenzia delle Entrate precisa che in tal caso si concretizza (al superamento della soglia del 30%) una ipotesi di decadenza, ai sensi della citata lett. b), comma 2 dell’art. 22 giacché la lettura sistematica delle disposizioni richiamate fanno riferimento alla “comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’articolo 9-bis” con la conseguenza che si deve tenere conto di tutti i dati indicati, siano essi dati contabili che strutturali.
L’Agenzia delle Entrate, di conseguenza, conferma che l’emersione di ricavi non dichiarati per un ammontare inferiore al 30% del dichiarato non concretizza una ipotesi di decadenza dal patto ma può determinarne la decadenza se la detta rettifica impatta sui dati Isa e, di conseguenza, la proposta di concordato emergente concretizzi un risultato tale da rilevare un ammontare superiore al 30% rispetto a quello già concordato, ai sensi della citata lett. b) del comma 2.
Si evidenzia che ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del d.lgs. n. 13/2024, al fine di evitare la decadenza dal patto, il contribuente può regolarizzare la propria posizione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 per le fattispecie contemplate nella lettera e) del comma 1 e nelle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 22 citato ovvero per l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di adesione, per le violazioni inerenti le casistiche contemplate dal d.lgs. n. 74/2000 (penale tributario) e per la regolarizzazione dei dati inesatti o incompleti rilevanti ai fini degli indicatori di affidabilità (ISA) di cui all’art. 9-bis del D.L. 50/2017.
Pertanto, risulta evidente che, posta la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi (sempre necessaria), eventuali inesattezze dei dati Isa che dovessero determinare scostamenti del reddito concordato anche superiori alla soglia del 30% potrebbero essere neutralizzate con una regolarizzazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso, con la conseguenza che il patto resterebbe valido anche senza modificare l’entità del reddito indicato nella dichiarazione iniziale; scatta, al contrario, la decadenza del patto nel caso in cui i dati non corretti siano rilevati nel modello dichiarativo, a prescindere dai dati indicati nel modello ISA. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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