La trasformazione da società personale a società di capitali non è ostativa all'adesione al concordato preventivo biennale (CPB)


  • Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate con una FAQ

    La trasformazione omogenea progressiva (da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata) non è ostativa ai fini dell’adesione al concordato preventivo biennale (CPB).

    Essendo presenti, però, ai fini tributari due soggetti diversi nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, si rende necessario indicare la quota di reddito distintamente attribuibile, tenendo conto del rapporto tra i numeri di giorni ricompresi nel periodo ante-trasformazione e il totale dei giorni dell’intero esercizio (365).

    L’Agenzia delle Entrate, con l’unica risposta ai quesiti frequenti (FAQ) dello scorso 28 gennaio è intervenuta sulle condizioni di accesso e di esclusione al concordato preventivo biennale (CPB), di cui agli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 13/2024.

    Con uno specifico quesito è stata rappresentata la situazione di una società in nome collettivo che si è trasformata, nel corso del mese di aprile 2024, in società a responsabilità limitata; situazione che non è causa ostativa all’accordo.

    La società ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023, aderendo al patto per il biennio 2024/2025, con la conseguenza che la stessa si troverà nell’obbligo di presentare il modello REDDITI SP 2024 e il modello IRAP 2024, relativi alla frazione di esercizio compresa tra il 1° gennaio 2024 e la data in cui ha avuto effetto la trasformazione.

    Stante il fatto che nei citati modelli non è stato trattato l'istituto del concordato preventivo, la criticità emergente riguarda le modalità di compilazione dei modelli, al fine dichiarare il reddito e il valore della produzione predeterminati, riferibili alla frazione dell’esercizio 2024 (ante-trasformazione).

    L’Agenzia delle Entrate confermando, di fatto, la possibilità di aderire al concordato anche in presenza di questa tipologia di operazione straordinaria, precisa che il modello Redditi SP 2024, relativo alla società personale e riferibile alla frazione di esercizio compresa tra l’1/01/2024 e la data di effetto la trasformazione ("periodo ante trasformazione"), deve essere compilato indicando, nella sezione "Atri dati" del frontespizio, il codice “1” nella casella "Situazioni particolari" per segnalare di trovarsi nella situazione indicata e nel quadro “RF”, al rigo “RF63”, la quota di reddito concordato, relativa al periodo ante-trasformazione.

    Il detto quadro deve essere compilato applicando le regole ordinarie di determinazione del reddito imponibile attraverso l’inserimento delle variazioni in aumento o in diminuzione (righi “RF31” o “RF55”  e “codice 99”) e della quota di reddito concordato nel rigo “RF63”.

    La quota di reddito concordata, inoltre, deve essere rideterminata moltiplicando il reddito concordato per l'anno 2024 per il rapporto tra il numero di giorni ricompresi nel periodo ante-trasformazione e il numero di giorni dell'intero esercizio (365) e tenendo ulteriormente conto che la detta quota non può risultare inferiore all'importo ottenuto, moltiplicando 2.000 per il medesimo rapporto.

    Nel caso in cui la società abbia applicato, per il periodo ante-trasformazione, le regole destinate alle imprese minori, di cui all’art. 66 del D.P.R. 917/1986 (Tuir), si rende necessario indicare la quota di reddito concordato nel quadro “RG” (rigo “RG31”) e, in particolare, il detto quadro deve essere compilato applicando le regole ordinarie di determinazione dello stesso reddito, indicando, mediante l’inserimento delle opportune correzioni degli altri componenti positivi o negativi nei righi “RG10” o “RG22” ( codice “99”), la quota di reddito concordato nel rigo “RG31”.

    Il modello IRAP 2024, relativo al periodo ante-trasformazione, deve essere compilato indicando, nella sezione II del quadro “IP” (rigo “IP45”), la quota di valore della produzione concordata, relativa al periodo ante-trasformazione.

    Di conseguenza, la sezione II di detto quadro deve essere compilata secondo le regole ordinarie indicando, sempre con le apposite variazioni in aumento o in diminuzione inserite nei righi “IP37” o “IP43” (codice “99”), la quota di valore della produzione concordata nel  rigo “IP45” e la quota di valore della produzione concordata, determinata con il medesimo criterio indicato per il calcolo della quota di reddito concordato, senza compilare i righi da “IP67” a “IP70” ma compilando la sezione I del quadro “IS” e il rigo “IP73”.

    Nel caso in cui la società abbia applicato, per il periodo ante-trasformazione, le regole di determinazione del valore della produzione, di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 446/1997, si rende necessario indicare la quota di valore della produzione concordata nella sezione “I” del quadro “IP” (rigo “IP12”); detta sezione deve essere compilata secondo le regole ordinarie, indicando la quota di valore della produzione concordato nel rigo “IP12”, completando la compilazione del quadro “IP” come indicato. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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