Per l’installazione e/o sostituzione di schermature solari o sistemi oscuranti aliquota Iva al 10%


  • Il chiarimento sul tema è stato fornito con un recente question time

    Per l’installazione e/o sostituzione di schermature solari o sistemi oscuranti, effettuate nell’ambito di interventi di recupero agevolati (recupero del patrimonio edilizio o efficientamento energetico), si rende applicabile l’aliquota agevolata del 10%.

    Così l’ufficio legislativo del ministero dell’economia e delle finanze nella risposta (Q.T. n. 5-03434) fornita in commissione VI° finanze a uno specifico quesito presentato dall’on. Centemero (e altri) sul tema dell’aliquota applicabile ai detti interventi di sostituzione e installazione di schermature solari esterne, nell’ambito di più ampi interventi edilizia agevolati.

    Dopo il richiamo alle disposizioni concernenti le varie agevolazioni, è stato chiesto, appunto, se nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa), di cui alla lett. h), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) e nell’ambito degli interventi per l’efficientamento energetico (ecobonus), di cui all’art. 14 del dl 63/2013, è possibile fruire dell’aliquota agevolata del 10% per la sostituzione o installazione dei sistemi oscurati, tenendo conto che “le tende da esterno e le schermature solari oggetto della fattispecie in esame installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali” presentano “caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti di cui alla circolare n. 15/E del 2018, par. 2.2.1” (Agenzia delle entrate, risposta 10/E/2020).

    Dal chiarimento fornito non appariva chiaro che l’alternatività tra chiusure oscuranti e schermature solari esterne dovesse essere vista, si afferma testualmente, in termini funzionali, con la conseguenza che si rendeva necessario precisare se le schermature solari esterne, la cui funzione di risparmio energetico è stata definita dall’allegato “M” del dlgs 311/2006, possano beneficiare della riduzione dell’aliquota al 10%, ai sensi del comma 1 della legge 7 della legge 488/1999, a prescindere dalla presenza, sul medesimo immobile, di altri sistemi di protezione (veneziane, avvolgibili, persiane e quant’altro).

    L’Amministrazione finanziaria ha richiamato alcuni documenti di prassi (Agenzia delle entrate, circ. 17/E/2023, in particolare) con i quali era stato confermato che, ai sensi della lett. b), del comma 2 dell’art. 14 del dl 63/2013, è possibile fruire della detrazione per l’efficientamento per le spese sostenute dall’1/01/2015 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari o delle chiusure tecniche mobili oscuranti (con marcatura CE) di cui al citato allegato “M”; detrazione spettante nel limite massimo di euro 60.000.

    Come indicato, inoltre, in un vademecum dell’Enea è stato ulteriormente precisato che l’allegato “M” è stato sostituito con l’allegato “B” del dm 26/06/2009, sostituito a sua volta dall’allegato 2 allegato al dm 26/06/2015; di conseguenza, risulta chiaro che per l’installazione di sistemi di schermatura risulta fruibile la detrazione destinata all’efficientamento energetico (ecobonus).

    Con riferimento, invece, alla detrazione relativa al recupero del patrimonio edilizio (bonus casa), l’Amministrazione finanziaria precisa che l’art. 16-bis del Tuir, alla lett. h), comma 1, prevede, tra gli interventi destinatari della detrazione, quelli eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, finalizzati al risparmio energetico, con particolare riferimento alla installazione di impianti tarati sull’impiego di fonti rinnovabili.

    Le opere ammesse alla detrazione possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie (circ. 17/E/2023), è necessario acquisire la documentazione a sostegno, come la scheda del produttore (circ. 57/E/1998 § 3.4), ma in linea generale la detrazione risulta spettante qualora sia attestato il conseguimento di un risparmio energetico.

    Si richiamano, infine, anche i riferimenti del decreto Iva (dpr 633/1972), con particolare richiamo alla Tabella A e ai numeri 127-terdecies e 127-quaterdecies (parte III) e della lett. b), comma 1 dell’art. 7 della legge 488/1999 e si conclude precisando, quindi, che l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% spetta per l’installazione e/o la sostituzione di sistemi oscuranti effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di ristrutturazione edilizia (bonus casa) e di efficientamento energetico (ecobonus). (riproduzione riservata)


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