Il punto sulle cessioni dei crediti per bonus edilizi per le spese su parti comuni


  • L'Agenzia delle Entrate fa il punto dopo l'emanazione del decreto blocca crediti

    Nel caso in cui il titolo abilitativo (CILAS) sia stato presentato in data 17 novembre 2022 e le spese documentate per gli interventi di coibentazione (inseriti nella comunicazione originaria) siano state sostenute al 30 marzo 2024, il condominio, anche in seguito a una variante del progetto, può continuare a fruire del superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura con applicazione dell'aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle dette spese (70% per l'anno 2024 e il 65% per l'anno 2025).

    Così l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 15/2025, è intervenuta sull’esercizio delle opzioni, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, in seguito alle novità introdotte con il D.L. 39/2024, in presenza di una variante del progetto.

    Il condominio istante aveva deliberato l’esecuzione di alcuni interventi edilizi di riqualificazione e di efficientamento, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 e aveva presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS), ai sensi dell’art. 78-bis della legge provinciale n. 15/2015, entro il 17 novembre 2022.

    Gli interventi erano stati sospesi temporaneamente e alla ripresa la ditta aggiudicataria aveva rinunciato al proseguimento dei lavori con la conseguenza che il detto condominio aveva dovuto incaricare un’altra impresa; in relazione a ulteriori impedimenti anche questa seconda impresa aveva comunicato l’intenzione di recedere dal contratto di appalto che prevedeva lo sconto in fattura.

    Nasceva così il problema relativo alla possibilità di avvalersi di una nuova impresa esecutrice, con l’appalesarsi di una variante in corso d’opera da comunicare ai sensi del comma 13-quinquies dell’art. 119 del D.L. 34/2020, e, soprattutto, di poter ancora avvalersi dell’opzione dello sconto in fattura, trattandosi di interventi già iniziati al 29 marzo 2024.

    Il condominio riteneva, come indicato nella propria soluzione, di poter avvalersi della citata opzione, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 39/2024, in relazione ai contenuti forniti con l’interpretazione autentica, di cui all’art. 2-bis del D.L. 11/2023, e dei chiarimenti forniti, in tema di varianti in corso d’opera, con uno specifico documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 13/E/2023).

    L’Agenzia delle entrate, in un'ottica di semplificazione e al fine di garantire l'uniforme applicazione delle medesime condizioni previste dalle clausole di salvaguardia e tenuto conto anche della ratio dei più recenti interventi, ritiene che i principi esplicitati dalla norma di interpretazione autentica, di cui al citato art. 2-bis, possano essere mutuati anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 1 del D.L. 39/2024.

    Pertanto, l’agenzia conferma che, in presenza di una CILAS o altro titolo abilitativo presentato entro il 29 marzo 2024, le eventuali varianti, sia soggettive sia oggettive, successive a tale data non escludono il riconoscimento della deroga al blocco delle opzioni, di cui al citato comma 2 dell’art. 1 del D.L. 39/2024.

    Concludendo, quindi, nella fattispecie trattata, per la quale la CILAS è stata presentata in data 17 novembre 2022, essendo le spese documentate sostenute alla data del 30 marzo 2024, l’agenzia ritiene che il condominio, anche in seguito alla variazione dell'impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, possa continuare a fruire della detrazione maggiorata (superbonus) nella modalità alternativa dello sconto in fattura anche per gli interventi che saranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024, naturalmente in base all'aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese ovvero pari al 70% per l'anno 2024 e il 65% per l'anno 2025. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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