Non deve ritenersi ostativa all’adesione la mancata presentazione del modello Irap, in uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione dell’accordo, da parte di una impresa o lavoratore autonomo senza autonoma organizzazione.
La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario deve essere considerata valida e non ostativa all’adesione, pur se sanzionabile per il ritardo.
Si evidenzia, innanzitutto, che la lett. a), del comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 13/2024 stabilisce che il concordato preventivo biennale (CPB) è inapplicabile nel caso in cui il contribuente non abbia adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato; testualmente, la lett. a), comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 13/2024 dispone che non si può accedere alla proposta nel caso di “(…) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi (…) , in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento”.
Il contribuente, ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del d.lgs. 13/2024, inoltre, poteva aderire alla proposta di concordato, per il primo anno di applicazione dell'istituto (2024/2025), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Redditi 2024) previsto dall’art. 11 del d.lgs. 1/2024 ovvero entro il 31 ottobre 2024 (soggetti solari).
L’Agenzia delle entrate (circolare n. 18/E/2024) ha precisato che la scadenza deve ritenersi tassativa, con l’ulteriore conseguenza che l'accettazione della proposta può essere espressa con una dichiarazione correttiva nei termini ma non con una dichiarazione tardiva, sebbene presentata entro novanta giorni dal termine ordinario (29 gennaio 2025).
Si ricorda, analizzando la causa ostativa, che coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, come nel caso dei possessori di partita Iva, sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello ad hoc e la regola resta valida anche nel caso dei contribuenti in regime forfettario.
L’omissione non permette l'adesione al patto giacché scatta la causa ostativa indicata per entrambe le tipologie di contribuenti (Isa e forfetari) sull'omessa presentazione delle dichiarazioni in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti (2021, 2022 e 2023) a quello di applicazione del concordato (2024); sul punto, anche l'Agenzia delle Entrate in termini generali (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2024 § 2.1)
Per quanto riguarda il primo biennio (2024-2025), quindi, risulta necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento, ma si ritiene che la mancata presentazione della dichiarazione Irap, da parte dei contribuenti non dotati di autonoma organizzazione, non rappresenti una omissione dell’adempimento ma una applicazione puntuale delle disposizioni, per carenza del presupposto impositivo.
L’Agenzia delle Entrate (FAQ n. 11 dell’8/10/2024) ha ribadito che, ai fini della applicazione del concordato, si debbano considerare omesse le dichiarazioni trasmesse oltre i novanta giorni dal termine di presentazione poiché, come indicato in precedenza, una delle condizioni ostative per l’accesso al nuovo istituto è rappresentata dalla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
Al contrario, ai sensi del comma 7 dell’art. 2 del D.P.R. 322/1998 devono essere “(…) considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. (…)”; di conseguenza soltanto spirati novanta giorni dal termine, la dichiarazione cessa di essere tardiva e diviene omessa.
È idonea a determinare la decadenza dal concordato, invece, la dichiarazione integrativa, sia a favore sia a sfavore del contribuente, ai sensi della lett. b), comma 1 dell’art. 22 del d.lgs. 13/2024, se la stessa genera una variazione dell’accordo perché, come indicato dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 18/E/2024), rilevano esclusivamente le modifiche della dichiarazione su cui si basa la proposta (in prima applicazione, modello Redditi 2024) e il contribuente, che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023, senza accettare la proposta di concordato preventivo biennale, può senza dubbio formalizzare successivamente l’adesione all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre 2024. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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