Bonus edilizi completamente rimodulati. Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 la detrazione scende al 30%.
Per gli interventi di efficienza energetica, la detrazione spetta nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Le detrazioni indicate saranno fruibili, però, nella misura del 50% nel 2025 e del 36% per gli anni 2026 e 2027, per tutti gli interventi appena indicati, ma solo se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale.
Possibile ripartizione in dieci rate del superbonus, a partire dal periodo d’imposta 2023.
Queste alcune importanti modifiche, rilevabili dalla bozza di disegno di legge di bilancio per il 2025, apportate alla normativa relativa alle detrazioni edilizie, sia per quanto concerne la ristrutturazione e la riqualificazione energetica, di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, sia di efficientamento energetico, di cui al dl 63/2013, nonché del superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, come convertito nella legge 77/2020.
Prevista, quindi, una rimodulazione delle aliquote applicabili alle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, come indicati nel comma 1 dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, con l’introduzione di una riduzione generalizzata (modifica al comma 3-bis) del 30% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 anziché dal 1° gennaio 2028.
Il legislatore è intervenuto anche sul D.L. 63/2013, con particolare riferimento agli articoli 14 e 16, aggiungendo un comma (3-quinquies) e sostituendo l’intero comma 1 dell’art. 16, rivisitando l’intero impianto delle detrazioni, naturalmente applicando una riduzione generalizzata delle aliquote applicabili.
Con riferimento alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, il nuovo comma 3-quinquies prevede l’applicazione di una detrazione del 36% per le spese documentate e sostenute nel 2025, che scende al 30% nei due successivi (2026 e 2027); la detta detrazione, però, viene innalzata al 50% per il solo anno 2025 e ridotta al 36% per gli anni 2026 e 2027 se i lavori sono eseguiti dai proprietari o dai titolari di diritti reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Di conseguenza e tenendo conto del nuovo contenuto dell’art. 16-bis del T.U.I.R., viene interamente sostituito il comma 1 dell’art. 16 del D.L. 63/2013, avente a oggetto la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, stabilendo che per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 spetta una detrazione del 36% per il 2025 e del 30% per gli anni 2026 e 2027, da calcolare su una soglia di spesa massima di 96.000 euro; si passa poi a una percentuale del 50% per le spese sostenute nel 2025 che si riduce al 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 in presenza di unità destinata ad abitazione principale.
Con riferimento alle spese sostenute per gli interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del medesimo art. 16 del D.L. 63/2013, la rimodulazione prevede il riconoscimento della detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, innalzata al 50%, per il 2025, e ridotta al 36%, per gli anni 2026 e 2027, in presenza di interventi eseguiti su unità adibite ad abitazione principale.
Si interviene anche sulla detrazione maggiorata (superbonus) introducendo modifiche all’art. 119 del D.L. 34/2020 e prevedendo che la detrazione del 65%, prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nel 2025 spetti esclusivamente al beneficiario se, alla data del 15 ottobre 2024, alternativamente, è stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per gli interventi diversi da quelli condominiali, se è stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori su parti in comune e presentata la Clia o se è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in presenza di interventi destinati alla demolizione e ricostruzione degli edifici.
Infine, si dispone che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la detrazione maggiorata (superbonus) può essere ripartita, per scelta del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal 2023; l’opzione è da considerarsi irrevocabile e deve essere esercitata nella prima dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il 2023, da presentarsi, in deroga al comma 8, dell’art. 2 del D.P.R. 322/1998, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa al 2024, con obbligo di versamento delle eventuali maggiori imposte ma senza aggravio di sanzioni ed interessi. (riproduzione riservata)
Pistoia
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