Il Bonus facciate dopo i chiarimenti delle Entrate


  • Ristrutturazione degli edifici, detrazione sclusa nella costruzione

    Bonus facciate ampio anche se dalla detrazione restano esclusi gli interventi eseguiti nel corso della costruzione dell’immobile e gli interventi eseguiti attraverso una demolizione e la successiva ricostruzione dell’unità immobiliare.
    L’Agenzia delle Entrate, con un recente documento di prassi (circ. 2/E/2020), ha fornito i primi chiarimenti sulla detrazione IRPEF e/o IRES pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, come introdotta dai commi da 219 a 224, dell’art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).
    La detrazione, come la maggior parte dei più noti “bonus casa”, risulta fruibile in dieci rate annuali di pari importo per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2020 e riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito di impresa a prescindere dalla forma giuridica) che sostengono le spese relative agli interventi destinati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa; i detti interventi devono essere realizzati “esclusivamente” sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
    Risultano, pertanto, agevolabili gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, quelli eseguiti sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico, o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, nonché quelli eseguiti su balconi, ornamenti e fregi, mentre restano esclusi quelli eseguiti nella fase di costruzione dell’immobile, sebbene ottenuta mediante demolizione e ricostruzione.
    Gli edifici oggetto degli interventi devono essere ubicati nelle zone “A” (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi) o “B” (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore ad 1,5 metri cubi al metro quadro), ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili sulla base della normativa regionale e dei regolamenti edilizi comunali; restano escluse, invece, le zone “C” e quelle zone a questa assimilate.
    L’Agenzia delle Entrate indica alcune tipologie di intervento, tenendo presente che si ritengono agevolabili gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dall’edificio e sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio sia sugli altri lati dello stabile, non risultando agevolabili gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatto salvo il caso di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
    La detrazione non prevede un limite massimo di spesa ammissibile e, per le persone fisiche private, risulta rilevante il criterio di cassa, mentre per gli imprenditori e gli enti commerciali vige il principio della competenza. 
    Le spese sulle parti comuni di edifici condominiali sono agevolabili alla data di effettuazione del bonifico da parte del condominio, ma sempre entro il 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di versamento della rata effettuata dal singolo condomino.
    Le spese, per i non titolari di reddito di impresa, devono essere sostenute con bonifici tracciabili mentre i titolari di reddito di impresa possono, alternativamente, effettuare i pagamenti mediante bonifici tracciati o utilizzare altri strumenti di pagamento.
    In presenza di lavori riguardanti parti termiche o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario ottenere e conservare l’asseverazione del tecnico abilitato e l’attestato di prestazione energetica, con l’ulteriore obbligo di inviare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Fabrizio G. Poggiani - Ratio Quotidiano (riproduzione riservata)


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