Produttori agricoli, dichiarazione dei redditi e Irap più complicate


  • Tassazione del reddito eccedentario

    Il reddito dei terreni concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef delle società in nome collettivo e in accomandita, che esercitano attività agricole, anche in presenza di opzione per la tassazione fondiaria. E si complica la vita dei produttori e degli allevatori con redditi eccedenti, nella determinazione del valore della produzione ai fini Irap.
    Irpef. Con un recente intervento, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al comma 44, dell’art. 1, legge 232/2016 con il quale il legislatore ha stabilito che, per il triennio 2017/2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche, in possesso della qualifica di coltivatore diretto (Cd) o imprenditore agricolo professionale (Iap), di cui al d.lgs. 99/2004, iscritti nella relativa previdenza agricola.
    Le Entrate, a fronte di un quesito specifico, hanno precisato che l’agevolazione risulta applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso delle citate caratteristiche, ma non ne possono beneficiare i soci delle società agricole (art. 2 d.lgs. 99/2004) in nome collettivo e in accomandita semplice, sebbene abbiano optato per la tassazione catastale, ai sensi del comma 1093, art. 1, legge 296/2006, giacché il reddito relativo mantiene la qualifica di “reddito d’impresa”.
    Quindi, l’esclusione da tassazione delle rendite dei terreni resta limitato alle imprese agricole individuali e ai soci di società semplici, in possesso delle qualifiche indicate e in regola con l’iscrizione alla previdenza agricola.
    La restrizione interpretativa non tiene conto delle ulteriori disposizioni con le quali il legislatore, a suo tempo, ha disposto che, ai soci delle società personali esercenti attività agricole e in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, si devono riconoscere le agevolazioni tributarie stabilite dalla normativa vigente per le persone fisiche in possesso delle citate qualifiche (art. 9, d.lgs. 228/2001), come peraltro applicato dalle stesse Entrate per la rivalutazione prevista dalla legge 179/2012 (circ. 12/E/2013).
    Irap. E’ noto che dal 2016, i produttori agricoli e gli allevatori, che rientrano nel reddito agrario, non devono più compilare e versare il tributo regionale (Irap), ai sensi della legge 208/2015 (Stabilità 2016), se rispettano i limiti per il reddito agrario, di cui all’art. 32, del dpr 917/1986, con conseguenti problemi in presenza di redditi eccedentari.
    Si ricorda, infatti, che era prevista un’aliquota ridotta (1,9%) per i produttori agricoli, costituiti anche in forma di società, e nel caso della cooperativa se la stessa trasforma, manipola e commercializza prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura o dall'allevamento di animali; il tutto a condizione che, per l'esercizio di tali attività, ricorrano normalmente e in modo continuativo all'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità “non” prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata (circ. 141/E/1998 § 6.2).
    La circolare, peraltro datata, fornisce anche le modalità per ripartire la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta ai fini Irap, in presenza di soggetti che svolgono attività che eccedono i limiti, di cui all’art. 32 del Tuir, come nel caso degli allevamenti intensivi e dell’agriturismo, con la conseguenza che in tal caso rileva il rapporto fra il numero degli animali che rientrano nel reddito agrario e il totale degli animali allevati.
    Per le attività agrituristiche, per le quali l’Irap resta dovuta e nella misura ordinaria (circ. 20/E/2016), la ripartizione del valore della produzione netta va effettuato sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell’art. 36, dpr 633/1972, mentre le imprese agricole miste, quelle che eseguono occasionalmente le attività diverse da quelle agricole (manutenzione giardini, per esempio), devono applicare l’aliquota ordinaria del 3,9% sul valore della produzione corrispondente a tali operazioni e la ripartizione della base imponibile viene effettuata in rapporto ai corrispettivi risultanti dalla dichiarazione Iva.
    Le imprese agricole costituite in forma societaria, diversa dalla società semplice, determinano la base imponibile secondo i criteri ordinari previsti per la generalità dei contribuenti ovvero rilevando i componenti positivi e negativi ai fini Irap, seguendo il criterio di competenza, con la conseguenza che, restando esclusa l’Irap per i redditi che rispettano i criteri di cui all’art. 32 del Tuir, cui si applicava l’aliquota ridotta (1,9%), si ritiene che, per la parte eccedentaria, sia necessario utilizzare il rapporto tra i ricavi riferiti all’attività svolta entro i limiti e ricavi complessivi. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI. (riproduzione riservata)

     


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