Uscita di scena anticipata per il superbonus 110%. L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio del 2020, è ormai ai titoli di coda. È questo, senza ombra di dubbio, l’effetto principale delle novità in arrivo contenute nel cosiddetto decreto “Aiuti quater”.
La riduzione della percentuale di detrazione dal 110% al 90%, per le spese sostenute dall’1/01/2023, in relazione ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore del provvedimento normativo in oggetto, introdotta con un anno di anticipo rispetto a quanto finora previsto nell’articolo 119 del D.L. 34/2020 rappresenterà, infatti, una vera e propria chiusura anticipata dell’agevolazione.
Chi ha seguito le vicende del superbonus è a conoscenza che a livello di edifici condominiali, gli unici per i quali, di fatto, l’agevolazione, seppur ridotta, resterebbe in funzione, sarà infatti impossibile ottenere l’assenso dei condomìni in presenza di lavori di rilevante entità e impatto che prevedono una quota parte di concorso degli stessi nelle spese.
Anche l’apertura alle villette unifamiliari della nuova detrazione ridotta al 90% per i lavori avviati a partire dall’1/01/2023 è destinata a rimanere lettera morta poiché la possibilità di usufruire della nuova versione small del superbonus è, infatti, condizionata alla circostanza che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente e che quest’ultimo abbia un reddito di riferimento, determinato sulla base di una nuova formula di calcolo, che tiene conto del nucleo familiare (quoziente familiare), non superiore a 15.000 euro.
Come si rileva testualmente dal comunicato stampa del 10 novembre scorso, si anticipa la rimodulazione al 90% anche per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni (unifamiliari) alle condizioni appena indicate ma che restringono molto il perimetro applicativo, peraltro escludendo i contribuenti con maggiore capacità contributiva e, quindi, con maggiori disponibilità per eseguire importanti interventi di efficientamento, di cui al citato art. 119 del D.L. 34/2020.
Il superbonus si applicherà, invece, con la percentuale massima del 110% sulle spese sostenute fino al 31/03/2023 per gli interventi eseguiti sulle villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori complessivi entro il 30/09/2022, a prescindere da qualsiasi entità del reddito percepito.
Prevista anche una estensione della detrazione maggiorata per i lavori eseguiti fino al 31/12/2025 per la fattispecie indicata al comma 10-bis dell’art. 119 che contempla gli interventi e la determinazione delle soglie di spesa per taluni enti non commerciali.
Le modifiche introdotte per gli interventi eseguiti nei condomini, per le villette e per taluni enti non commerciali non si rendono applicabili per gli interventi per i quali risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori (CILA) alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento e per i lavori concernenti la demolizione e ricostruzione degli edifici.
Si prende atto, quindi, dell’introduzione di numerosi requisiti fin troppo stringenti e limitativi per poter sperare in un utilizzo diffuso dell’agevolazione in oggetto e del contestuale allungamento per la fruizione della detrazione maggiorata per i proprietari delle villette che stanno subendo estremi ritardi nella conclusione dei lavori.
La riduzione dell’aliquota del superbonus era già stata preannunciata dal nuovo esecutivo ma nessuno si aspettava un intervento così a gamba tesa su una delle misure che ha contribuito, in maniera importante, alla crescita del Pil del nostro paese negli anni 2021 e 2022 e che ha rilanciato il comparto edile, pur segnando anche un incremento dei prezzi delle materie prime.
Il taglio della detrazione scoraggerà l’apertura di nuovi cantieri anche per le inevitabili conseguenze in termini di aliquota dello sconto che gli operatori bancari e assicurativi, ammesso che ve ne siano ancora, saranno disponibili ad applicare.
Il 10% in più di detrazione, rispetto all’importo delle spese sostenute, aveva infatti consentito di “ammortizzare”, almeno in parte, lo sconto effettuato da banche e assicurazioni in sede di monetizzazione dell’agevolazione con la cessione del credito.
Nella bozza circolante, peraltro, si prevede l’introduzione di un comma 8-bis.1), all’art. 119 del D.L. 34/2020, destinato all’applicazione del precedente comma 8-bis (che riguarda gli interventi sulle villette) e finalizzato alla corretta determinazione del reddito di riferimento (sotto i 15.000 euro) da determinarsi, si legge testualmente, dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese (quindi 2022, rispetto alle spese del 2023), dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente inserito nel nucleo familiare e dagli altri familiari, per un numero di parti, come indicate in una apposita tabella. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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