Studi professionali con riorganizzazione fiscalmente neutrale


  • Neutralità applicabile a tutte le operazioni di natura straordinaria

    Neutralità di tutte le operazioni finalizzate all’aggregazione e alla riorganizzazione degli studi professionali.

    La neutralità fiscale indicata si rende applicabile, quindi, a tutte le tipologie di operazioni straordinarie (conferimenti, trasformazioni, fusioni) comprese quelle attuate con atti di donazione o mortis causa.

    Novità anche in tema di esclusione dalla determinazione del reddito imponibile delle somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e delle spese per l’esecuzione degli incarichi assunti.

    Queste alcune novità introdotte con l’art. 5 del decreto fiscale approvato in via definitiva in questi giorni che attua quanto sancito dal lettera f) dell’art. 5 della legge 111/2023 (delega per la riforma fiscale) nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, con l’obiettivo di tentare la razionalizzazione con una sostanziale semplificazione del sistema, avvicinandola a quella del reddito d’impresa.

    E’ stato rivisto l’art. 54 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), stabilendo che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti e l’ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta, conferma l’applicazione del noto “principio di cassa”; le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

    Non concorrono a formare il reddito imponibile le somme percepite a vario titolo e, in particolare, riferibili ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, al rimborso delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, al riaddebito agli altri delle spese sostenute per l’uso in comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e viene introdotta  la deducibilità delle perdite su crediti.

    Con riferimento al processo di ammortamento dei beni strumentali, è stato disposto che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo mentre le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge mentre le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.

    Per la generalità dei beni, sempre in tema di ammortamenti, è stabilita la riduzione alla metà della quota di ammortamento per il primo periodo d’imposta in cui lo stesso bene è acquisito e la deducibilità del costo residuo del bene, non ancora completamente ammortizzato, in caso di eliminazione dello stesso dall’attività, con esclusione per il caso di utilizzo per finalità estranee all’attività professionale.

    Ulteriore intervento riguarda le spese di manutenzione e, confermando la distinzione tra ordinarie e straordinarie sulla base di quanto sancito dal D.P.R. 380/2001 (Testo unico per l’edilizia) e il rispetto del principio di cassa, viene stabilito che quelle ordinarie sono deducibili integralmente, anche se l’immobile è stato ottenuto in locazione, e nel limite del 50% se l’immobile è utilizzato promiscuamente mentre quelle straordinarie (ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione) sono deducibili integralmente se l’immobile è strumentale e nel limite del 50%, in quote costanti, nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi, eliminando il limite attuale del 5% del costo complessivo dei beni.

    Infine, sul tema delle operazioni di riorganizzazione, attuate con qualsiasi operazione straordinaria (conferimento, fusione, trasformazione e quant’altro) il provvedimento stabilisce che i conferimenti di complessi unitari, di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale organizzato per l’esercizio dell’attività professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali, come regolamentate nel sistema ordinistico, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

    La neutralità è possibile a condizione che il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentri nella posizione del conferente in relazione a quanto ricevuto, facendo risultare, da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti; ai fini dell’imposta di registro si rende applicabile la misura fissa, attualmente pari a 200 euro. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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