Decade dal concordato preventivo biennale l'associazione professionale che si trasforma in STP


  • L'Agenzia delle Entrate sostiene che si tratta di due diverse tipologie di reddito

    La trasformazione eterogenea da associazione professionale a società tra professionisti, nella veste di società a responsabilità limitata, comportando una modifica dell’attività con conseguente disapplicazione degli Isa, fa scattare la causa di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB).

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 247/2024, è intervenuta per fornire chiarimenti in merito alla causa di cessazione dal concordato preventivo biennale, di cui alle lett. a e b-ter) del comma 1 dell’art. 21 del d.lgs. 13/2024, in presenza di una trasformazione eterogenea da associazione professionale a società a responsabilità limitata tra professionisti (SRL-TP).

    L’istante, un’associazione professionale che svolge attività in forma associata, ha chiesto, con apposita istanza di interpello, se la trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti, in veste di s.r.l., possa determinare effetti sull'adesione alla proposta di concordato.

    In particolare, l’istante ha chiesto se l'operazione di trasformazione possa configurare una causa di decadenza dal concordato preventivo biennale, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 13/2024, se l'operazione di trasformazione, pur non rientrando tra le fattispecie tipizzate che determinano la decadenza dal regime di concordato biennale, possa essere considerata un'operazione idonea a determinare una modifica ovvero una cessazione dell'attività svolta e, di conseguenza, una causa di cessazione del regime di concordato preventivo biennale, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, e, in via subordinata e solo laddove si ritenesse che la trasformazione dia luogo alla cessazione degli effetti del concordato, ai sensi dell'art. 21del d.lgs. 13/2024, se l'operatività della detta ultima disposizione renda non operativa la disposizione recata dal comma 3-bis dell'art. 22 del d.lgs. 13/2024.

    L’Agenzia delle entrate, come di consueto, ha ripercorso la disciplina del concordato preventivo, ha indicato alcune cause di cessazione e ha preso atto di quanto affermato nella relazione illustrativa al decreto correttivo (d.lgs. 108/2024) in relazione alla modifica o introduzione di cause di cessazione, tendenti a scongiurare la possibilità, nel caso di specie, che un soggetto aderisca a una proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui lo stesso soggetto appartiene realmente.

    Quindi, sui quesiti posti, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, innanzitutto, che la trasformazione annunciata rappresenta una modifica soggettiva del contribuente, con la conseguenza che con la detta trasformazione viene anche modificata la tipologia di reddito conseguito per il calcolo della base imponibile concordataria (da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa).

    Pertanto, la trasformazione eterogenea in commento, sebbene non determini modifiche della compagine societaria, rappresenta una causa di cessazione dall’accordo, ai sensi della lett. b-ter), del comma 1 dell’art. 21 del d.lgs. 13/2024 con l’ulteriore aggravante che per l’attività degli studi legali, esercitata in forma di lavoro autonomo in forma associata, è previsto uno specifico Isa sulla base del quale viene formulata la proposta mentre, per l’attività degli studi legali esercitata in forma d’impresa, non esiste alcun modello Isa.

    Per l’Agenzia delle entrate, dunque, è pacifico che la prospettata trasformazione eterogenea comporti una modifica dell’attività, ai sensi della lett. a), del comma 1 dell’art. 21 del d.lgs. 13/2024 poiché, a seguito della stessa, il soggetto trasformato non applicherà gli Isa o, quantomeno, dovrà applicare un Isa diverso da quello utilizzato dall’associazione per lo sviluppo della proposta concordataria.

    Infine, in risposta al terzo quesito, l’agenzia è del parere che le previsioni richiamate, di cui al comma 3-bis dell’art. 22 del d.lgs. 13/2024, si riferiscano esclusivamente alla decadenza dal patto con il Fisco e non anche alla cessazione dello stesso, ai sensi del precedente art. 21, con la conseguenza che il contribuente non dovrà determinare le imposte e i contributi tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati ma dovrà considerare solo i valori espressi nella dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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