Estensione della tassazione fondiaria (reddito agrario) per i sistemi più evoluti di coltivazione, come per la produzione di vegetali realizzati anche in fabbricati dismessi (vertical farm e colture idroponiche).
Tariffe d’estimo più alte e maggiorate del 400% stante la maggior produttività di queste produzioni evolute e realizzate fuori suolo ma in ambienti protetti e chiusi.
Con alcune modifiche introdotte all’art. 32 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) e ad altri articolo del testo unico, il legislatore dà attuazione a quanto sancito dall’art. 5, comma 1, lett. b) n. 1) e 2) della legge 111/2023 (delega per la riforma fiscale) nell’ambito della tassazione (reddito agrario) delle attività agricole.
Si interviene, innanzitutto, sul comma 1 con la soppressione dell’inciso “nei limiti della potenzialità del terreno” e con l’aggiunta del richiamo all’art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo) al fine di allineare la disciplina civilistica dell’esercizio delle attività agricole e la normativa tributaria, ribadendo con maggior forza che per le dette attività il collegamento al fondo deve essere solo potenziale o funzionale.
Con la nuova lett. b-bis), inserita nel comma 2 del medesimo art. 32, che com’è noto individua le attività riconducibili alla tassazione fondiaria utilizzando il cosiddetto reddito agrario, tra le produzioni di vegetali sono inserite quelle realizzate con sistemi più evoluti di coltivazione, in grado di ridurre taluni consumi (acqua, in primis) e di rendere più salubri i prodotti ottenuti, sottraendo le produzioni al rischio degli effetti distruttivi derivanti dai cambiamenti climatici; si tratta delle note vertical farm (sistema di produzione verticale dei vegetali) e delle colture idroponiche (coltivazione delle piante fuori suolo senza terra e grazie all'acqua).
Tali attività si realizzano in strutture protette, spesso in fabbricati rurali dismessi, oltre che in serre e più in generale in immobili riconvertiti in aree di coltivazione e, quindi, il legislatore ha inteso estendere la tassazione fondiaria a queste produzioni, individuando la parte di produzione, ai sensi della lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del Tuir, che fa riferimento alla produzione di vegetali tramite utilizzo di strutture fisse; la conseguenza è che si deve ritenere assorbita dal reddito agrario la produzione insita in una superficie che non eccede il doppio di quella agraria di riferimento, che sarà definita con un apposito provvedimento mentre la parte eccedentaria concorrerà alla determinazione di un reddito d’impresa ma quest’ultimo potrà essere determinato con un regime forfetario, che le nuove disposizioni (comma 4 dell’art. 56-bis del Tuir) estendono anche ai soggetti collettivi, come le società personali, le società di capitali e le società cooperative che rivestono la qualifica di “società agricola”, di cui all’art. 2 del d.lgs. 99/2004.
È previsto, inoltre, che nell’ambito dei redditi agrari sia introdotta la possibilità di esercitare la coltivazione dei vegetali con i detti sistemi avanzati, all’interno di unità immobiliari censite nel catasto fabbricati nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10.
Con il nuovo comma 3-bis dell’art. 32, inoltre, si rinvia a uno specifico provvedimento del ministero dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con quello dell’agricoltura, per l’individuazione di nuovi classi e qualità di coltura e si prevede che i redditi dominicale e agrario, non potendo essere indicati nel catasto fabbricati, siano annotati in corrispondenza all’unità immobiliare utilizzata per la produzione innovativa di vegetali.
Fino all’emanazione del decreto richiamato, i redditi dominicale e agrario delle colture evolute, esercitate con utilizzo di fabbricati, saranno determinati con l’applicazione, alla particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia di riferimento, incrementata del 400%; il detto incremento è giustificato dalla maggiore produttività delle coltivazioni fuori suolo, realizzate in ambienti protetti e chiusi.
Nell’ambito della tassazione fondiaria (reddito agrario), ai sensi della nuova lett. b-ter) del comma 2 dell’art. 32 del D.P.R. 917/1986, ricondotti anche i redditi derivanti dallo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e di silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta dei cambiamenti climatici.
Infine, è stata confermata una tassazione ordinaria per le locazioni degli immobili utilizzati per le dette attività mentre si prevede l’introduzione di procedimenti semplificati, anche di natura digitale, per l’aggiornamento della qualità e delle classi di coltura delle singole particelle dei terreni, con allineamento di quelle catastali con quelle effettivamente praticate. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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