Rinvio del secondo acconto delle imposte 2020, modulato e complicato


  • Rinvio di soli dieci giorni, da ieri al 10 dicembre prossimo, del versamento delle imposte sui redditi e dell’Irap

    Rinvio di soli dieci giorni, da ieri al 10 dicembre prossimo, del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, per taluni “operatori economici”. Esclusi i soggetti non dotati di partita Iva come i soci, i collaboratori e gli associati che non si configurano come “soggetti esercenti attività d’impresa o arte e professione”. Rinvio al 30 aprile del prossimo anno gli acconti le partita Iva non interessate dagli Isa, con contrazione di fatturato od operanti in zone rosse o che esercitano determinate attività (ristorazione).

    Con un decreto legge, ad ieri ancora in corso di emanazione, meglio conosciuto come “Ristori-quater”, come anticipato da un comunicato (n. 269) del ministero dell’economia e delle finanze di venerdì, è stata disposta la proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap.

    Preliminarmente, dal tenore letterale, sia del comunicato citato che dell’art. 1 del decreto, la detta proroga esclude tutti i soggetti che non ricoprono la figura dell’imprenditore o del professionista; si comprende, quindi, il motivo per cui il comunicato, che anticipava il provvedimento, ha citato gli “operatori economici”, sebbene siano da ritenere tecnicamente tra gli stessi tutti coloro che partecipano alle attività, quindi anche collaboratori e soci.

    Ma il comma 1, del citato art. 1 richiama esclusivamente i “soggetti esercenti attività d’impresa” e/o “arte e professione”, quindi limitando, di fatto, la possibilità alle società, agli imprenditori individuali ed ai professionisti ed escludendo le altre persone fisiche, i collaboratori e/o coadiuvanti dell’impresa, i soci delle società e gli associati della associazioni professionali.

    Risulta prorogato, o meglio sospeso senza applicazione di sanzioni e interessi, con versamento entro il 30 aprile del prossimo anno (unica soluzione e niente rateazione), inoltre, anche il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020 (ovvero successivo a quello in corso al 31/12/2019) per le imprese che “non” sono interessate agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) collocate in qualsiasi zona del territorio nazionale che hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019, per i cosiddetti solari) ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una contrazione (diminuzione) del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre del 2019 ovvero che operano nei settori economici indicati nei noti allegati 1 e 2 (al dl 137/2020 e 149/2020) e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”, con l’aggiunta dei soggetti esercenti l’attività di gestione della ristorazione, a prescindere in tale caso dalla detta contrazione di fatturato o corrispettivi.

    Quindi, ricapitolando, i soggetti assoggettati agli indici (Isa) beneficiano già del differimento al 30/04/2021, ai sensi dell’art. 98 del dl 104/2020 e dell’art. 6 del dl 149/2020 se, alternativamente, nel primo semestre dell’anno in corso (2020) hanno realizzato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a prescindere dalla riduzione se gestiscono ristoranti nelle zone arancioni o se esercitano una delle attività sospese o limitate a causa della pandemia COVID-19, come indicate nei citati allegati e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse.

    I soggetti cui “non” si rendono applicabili gli indici, come da decreto citato, beneficiano della proroga se operano nei settori di attività indicati nei citati allegati e hanno domicilio fiscale o sede nelle zone rosse o esercitano l’attività di ristorazione nelle zone arancioni, a prescindere dall’andamento del fatturato, o se, a prescindere dalla localizzazione e se con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro, nel primo semestre del 2020 hanno subito una contrazione di fatturato e/o corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

    Quindi, si deve ritenere ulteriormente che, in aggiunta alle dette due tipologie di contribuenti, i soggetti non titolari di partita Iva abbiano dovuto rispettare la scadenza del 30/11 (pagamento seconda rata o unica rata dei citati acconti) e che gli altri soggetti passivi Iva (da definire meglio) non rientranti nelle tipologie indicate in precedenza (si ritiene, per esempio, perché collocati in zone gialle, senza calo di fatturato o corrispettivi ovunque collocati) possano beneficiare della mini-proroga al 10 dicembre prossimo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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