Con la legge di Bilancio 2023, ennesima rideterminazione del costo di acquisto di terreni e quote ma, per la prima volta in assoluto, anche con riferimento alle partecipazioni quotate ovvero negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Il contribuente interessato dovrà versare, in una unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, l’imposta sostitutiva del 14% e redigere entro, il prossimo 30 giugno, la perizia giurata con riferimento alle partecipazioni e ai terreni posseduti al 1° gennaio prossimo.
Con l’attuale art. 26 della manovra 2023, il legislatore interviene sull’art. 5 della legge 448/2001 e ripropone, per l’ennesima volta, la possibilità di una rivalutazione volontaria dei terreni (edificabili e non) e delle partecipazioni (quotate e non) in società, in tal caso posseduti alla data dell’1/01/2023 da persone fisiche.
La vera novità, in effetti, è l’introduzione del comma 1-bis nel citato art. 5 della legge 448/2001 che prevede la possibilità, come si evince anche dalla relazione illustrativa, di rideterminare il valore delle partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentari o nei sistemi multilaterali di negoziazione; a tal fine, si legge dalla scheda illustrativa, il valore normale da assoggettare all’imposta sostitutiva è determinato, ai sensi della lettera a), comma 4 dell’art. 9 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), con riferimento alla rilevazione del mese di dicembre 2022.
Il successivo comma 2, invece, ripropone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate mentre il comma 3 stabilisce che l’imposta sostitutiva è fissata al 14% sia per le partecipazioni, quotate o non quotate, sia per i terreni, agricoli o edificabili.
Per i beni posseduti all’1/01/2023 sarà consentita una vera e propria proroga per aderire all’agevolazione per le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intendono affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi del comma 1, lettere a) - c-bis) dell’art. 67 del Tuir.
Entro il prossimo 30/06/2023, sarà necessario che un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere e quant’altro) rediga e asseveri la perizia di stima delle quote o dei terreni e che lo stesso contribuente interessato versi l’intera imposta sostitutiva del 14%, calcolata sul valore di perizia per l’intero suo ammontare, o limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo, se la scelta ricade nel pagamento rateale.
Quindi, si prende atto della presenza di una imposta sostitutiva con aliquota unica del 14%, valida sia per i terreni che per le partecipazioni, e che la data di riferimento del possesso è fissata all’1/01/2023, tenendo ulteriormente conto che sarà possibile effettuare il versamento dell’imposta in tre rate annuali (a partire dal 30/06/2023) ma anche che le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi al 3% annuo, a partire dal 30/06/2023.
La rideterminazione del costo di acquisto dei detti beni e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta o, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
Nel caso in cui il contribuente si sia già avvalso dell’agevolazione precedente e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti (Agenzia delle Entrate, circ. 47/E/2011 § 2), lo stesso non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.
Qualora vi fosse stato un versamento rateale della precedente imposta sostitutiva, devono essere sterilizzati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima e risulta possibile effettuare una rivalutazione soltanto per una parte della partecipazione posseduta, con la conseguenza che lo scomputo dell’imposta sostitutiva già versata riguarderà soltanto la parte della partecipazione che è già stata oggetto di una precedente rivalutazione.
Infine, in caso di nuova rivalutazione, che evidenzia una diminuzione del valore, si ricorda che l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è stata scomputata dalla nuova imposta sostitutiva per incapienza, non potrà essere chiesta a rimborso. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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