Con lo sconto in fattura comunicato a partire dal 17 febbraio scorso, il credito può essere ceduto una prima volta a chiunque e successivamente soltanto due volte e a istituti di credito, intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate.
Questi gli effetti conseguenti alla entrata in vigore del d.l. 13/2022 (decreto Frodi) che, modificando nuovamente l’art. 121 del d.l. 34/2020, ha previsto la soppressione del comma 1, dell’art. 28 del d.l. 4/2022 (decreto Sostegni-ter) con la conseguente reintroduzione delle cessioni multiple dei bonus edilizi (o cessioni a cascata), trattati in una recente risposta dall’Agenzia delle entrate (FAQ del 17/03/2022).
Si ricorda, inizialmente, che il citato art. 121 del d.l. 34/2020 (decreto Rilancio) ammetteva, in origine e per lo stesso credito, un numero illimitato di cessioni successive alla prima e che il comma 1, dell’art. 28 del d.l. 4/2022 aveva bloccato le cessioni successive alla prima effettuata dal fornitore che aveva riconosciuto lo sconto al committente o dal primo cessionario del credito d’imposta.
La prima necessaria segnalazione concerne il fatto che restano validi sia il comma 2 dell’art. 28 del dl 4/2022, riguardante la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro lo scorso 16/02/2022, sia il successivo comma 3, contenente le disposizioni che prevedono la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto di cessioni plurime.
Pertanto, all’Agenzia delle entrate è stato richiesto, in seguito dell’entrata in vigore del d.l. 13/2022, quante fossero e quali fossero le cessioni da effettuarsi per i contribuenti che in data anteriore alla vigenza del detto decreto (26/02/2022) avessero già effettuato la comunicazione per l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Si deve tenere conto, infatti, che il citato dl 13/2022 ha ripristinato le cessioni multiple dalla data di entrata in vigore (26/02/2022) e ha introdotto il divieto di esecuzione di cessioni parziali successive alla prima per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura da inviare all’agenzia a partire dal prossimo 1° maggio.
Quindi, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti ed evitare disparità di trattamento, alla luce delle disposizioni vigenti e del relativo coordinamento, l’Agenzia delle entrate ha indicato, in modo tabellare, le varie possibilità, sia tenendo conto della prima cessione o sconto, sia delle cessioni successive alla prima.
Sul punto, rinviando alla lettura della tabella per individuare le modalità di esercizio delle opzioni, si ricorda che il nuovo decreto (d.l. 13/2022) dispone che in caso di sconto in fattura, il fornitore che ha riconosciuto il detto sconto sul corrispettivo o, in caso di cessione del credito, il beneficiario della detrazione, possano cedere il credito a un terzo soggetto; il credito, infatti, può essere oggetto di due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, iscritti all’albo, di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 (TUB), di società appartenenti a un gruppo bancario, di cui all’art. 64 del medesimo decreto legislativo, o di imprese di assicurazione, autorizzate ai sensi del d.lgs. 209/2005.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4 dell’art. 122-bis del dl 34/2020 concernente l’espletamento delle verifiche antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati con obbligo di segnalazione e rinuncia all’acquisizione del credito, qualora siano ravvisabili i profili di rischio, ai sensi degli articoli 35 e 42 del d.lgs. 231/2007. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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