Reclusione da due a cinque anni e sanzioni amministrative per le attestazioni mendaci


  • Professionisti tecnici assoggettati a sanzioni pesanti

    Sanzioni inasprite per i professionisti tecnici che espongono informazioni false o omettono indicazioni rilevanti nelle proprie attestazioni e asseverazioni ai fini della fruizione dei bonus edilizi. Reclusione da due a cinque anni e multa da un minimo di 50 mila euro fino a 100 mila euro.

    Nella Gazzetta Ufficiale del 25/02/2022 n. 47 è stato pubblicato il dl 25/02/2022 n. 13 che, oltre al ripristino delle cessioni “a cascata” (o multiple) dei crediti (non solo edilizi) ha introdotto alcune disposizioni in materia di bonus edilizi e di cessione (o sconto sul corrispettivo) dei crediti, inasprendo le misure finalizzate a contrastare le frodi.

    Il comma 2 dell’art. 2 del citato dl 13/2022 (Misure sanzionatorie frodi edilizie), in particolare, ha introdotto, nella disciplina relativa alla detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020 (decreto “Rilancio”) e della cessione dei crediti, di cui all’art. 121 del medesimo decreto, il nuovo comma 13-bis.1.

    Il nuovo comma 13-bis.1 dell’art. 119 del dl 34/2020 introduce un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e penali a carico dei professionisti tecnici che rilasciano asseverazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese.

    Con il nuovo comma 13-bis.1, infatti, è stato disposto che il tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati nelle disposizioni, di cui all'art. 121 del dl  34/2020 può essere punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50 mila euro a 100 mila euro se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese; se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

    Dalla relazione illustrativa, richiamata dal dossier che accompagna il provvedimento in commento (AS 2545), si rileva che la nuova sanzione è stata ricalcata sulla norma, di cui all’art. 236-bis del rd 267/1942 (legge fallimentare), entrata in vigore con il dl 83/2012 e ampiamente collaudata, specie quale “deterrente rispetto alle attestazioni non veritiere nelle procedure concorsuali”

    Quindi, il professionista tecnico che rilascia le attestazioni e/o le asseverazioni deve evitare di esporre informazioni non veritiere nei detti documenti, omettere di indicare informazioni utili sui requisiti tecnici dell’intervento e omettere di riferire informazioni relative alla effettiva realizzazione dei lavori oggetto dell’intervento.

    Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 35873/2022 § 2.1 lettera d) richiede che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifichi che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del presente punto 2.1) e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del dl 34/2020, nonché la presenza dell’attestazione di cui alla lettera c) del presente punto 2.1. 

    Quindi, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 121 del D.L. 34/2020, ancorché limitatamente alla lettera b), nel caso di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura, di cui al precedente comma 1, il fruitore dei bonus edilizi deve ottenere una attestazione di congruità delle spese sostenute, rilasciata dai professionisti tecnici abilitati, in conformità a quanto prescritto dal comma 13-bis dell’art. 119 del dl 34/2020 e un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento della detrazione, da utilizzarsi in una delle due modalità indicate dall’art. 121 (cessione del credito e/o sconto sul corrispettivo).

    Per quanto riguarda i soggetti abilitati a rilasciare l’attestazione di congruità delle spese, le disposizioni non forniscono indicazioni ma, in relazione ai recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate (circ. 16/E/2021 § 1.2.2.2), la detta attestazione, ai fini della lettera b), comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020 può essere rilasciata, in considerazione del rinvio al citato articolo 119, comma 13-bis del medesimo decreto, “per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13 del dl 34/2020 per gli interventi ammessi al 110%”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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