Polizza assicurativa professionale sufficiente anche per gli interventi che fruiscono del 110%


  • E' sufficiente la previsione e il massimale adeguato a 500.000 euro

    Per la copertura assicurativa dei professionisti tecnici, relativamente agli interventi relativi alla detrazione del 110%, è sufficiente una polizza professionale, sebbene con previsione specifica e massimale adeguato a 500 mila euro.

    Questa l’indicazione che il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) ha confermato con il pronto ordine (P.O. 85-2022) dello scorso 21 novembre 2022 sul tema della polizza assicurativa dei soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni per le detrazioni derivanti dai bonus edilizi, in particolare per il superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020.

    Un ordine provinciale ha chiesto, infatti, ai fini dei controlli che i commercialisti devono eseguire per il rilascio del visto di conformità, se l’obbligo assicurativo, posto a carico dei professionisti tecnici, richieda, necessariamente, la stipula di una polizza, di cui all’art. 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, “single project” (quindi, una per ogni cantiere) o, in alternativa, una polizza (a consumo) dedicata alle attività specifiche o sia sufficiente una polizza professionale senza esclusioni per le attività di asseverazione e con un massimale adeguato non inferiore a 500 mila euro che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e di una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni.

    L’ordine territoriale segnalava un articolo tratto dalla stampa specializzata in cui venivano richiamati i chiarimenti forniti dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) con i quali ricorda, innanzitutto, che con il D.L. 13/2022, al comma 14, le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” sono state sostituite dalle parole “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

    Di conseguenza, per effetto della soppressione della previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro è previsto che l’assicurazione dei tecnici sia commisurata all’importo dei lavori eseguiti; la specificazione relativa a tale novità, però, per l’associazione vale esclusivamente per la soluzione single project, mentre per le altre soluzioni (polizza RC professionale base e polizza dedicata per più asseverazioni annue) permane tale limite minimo di massimale.

    Tale tesi era, peraltro, già stata indicata dalla dottrina maggioritaria, stante il fatto che già dal tenore letterale delle norme si poteva già rilevare che l’obbligo di stipula della polizza assicurativa si doveva considerare rispettato anche quando i professionisti tecnici avessero sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionali, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012, sebbene adeguata (integrata) con una appendice, con una apposita modifica o con la sottoscrizione di una ulteriore polizza specifica.

    Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), preliminarmente, ha rilevato che le modifiche al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, introdotte con decorrenza dal 26 febbraio 2022, dalla lett. b), comma 2 dell’art. 2 del D.L. 13/2022 hanno riguardato esclusivamente il secondo periodo del medesimo comma 14, il quale disciplina la tipologia della polizza “single project” e non anche i successivi terzo e quarto periodo del comma 14, i quali si riferiscono alla normale polizza per responsabilità civile professionale e quella cosiddetta “a consumo” dedicata alle attività di attestazione e asseverazione.

    Pertanto, stante il fatto che il terzo periodo del comma 14 dispone che l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012, purché questa abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 14 e considerato che il quarto periodo del comma 14 prevede che in alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività, di cui al presente articolo, con le caratteristiche del tipo “a consumo”, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ritiene che la polizza a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi valida anche nelle versioni “alternative”, di cui ai citati periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

    Pistoia