Manovra 2017 con nuovi adempimenti e nuovo calendario


  • Riscritto il calendario per gli operatori amministrativi

    Nuovi adempimenti e calendario fiscale aggiornato per professionisti e associazioni di categoria. Comunicazioni Iva con primo invio semestrale al 25 luglio del prossimo anno, sospensione dei termini per l’invio dei dati e documenti all’Amministrazione finanziaria dal 1° agosto al 4 settembre e versamento imposte dirette a fine giugno.
    Queste le principali date da segnare, a partire dal prossimo anno (2017), come indicate nel testo del dl 193/2016, dopo le modificazioni introdotte dalle varie commissioni parlamentari (si veda ItaliaOggi di ieri).
    Dati Iva. Se l’obiettivo era quello di snellire le scadenze, lo stesso sicuramente non è stato raggiunto in quanto, a regime ma anche in via provvisoria, gli adempimenti rimangono, sia per la comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, sia per quanto riguarda la comunicazione delle liquidazioni periodiche del tributo.
    Lo sforzo concretizzato negli adempimenti ha solo “frastagliato” ancor di più le già numerose e sostanziose scadenze fiscali, in attesa che il Governo, come da promessa (entro l’autunno) metta mano alla riorganizzazione dell’intero calendario.
    In effetti, per le neo-introdotte comunicazioni si avranno quattro scadenze (si veda tabella) con un provvisorio accorpamento per il primo semestre 2017 e con anticipo del termine del rinvio (25/07/2017), rispetto al termine ordinario del secondo trimestre (16/09), che beneficia di un necessario slittamento in quanto, mantenendo la scadenza alla fine del secondo mese successivo, il termine sarebbe caduto a fine agosto (precisamente il 31/08), dovendo ulteriormente tenere conto che i file devono anche essere predisposti dagli operatori e che, restando ferma la scadenza indicata di fine agosto, questi ultimi avrebbero subito, di fatto, la neutralizzazione della sempre auspicata sospensione (pausa) estiva dagli adempimenti.
    Sospensione termini estivi. Sul tema, in effetti, si prende atto di un tentativo governativo di mandare in ferie gli operatori e, in attesa, come detto, del nuovo calendario, il provvedimento in commento prevede la sospensione dall’1/8 al 4/9 di ogni anno dell’invio dei dati e delle informazioni all’Amministrazione finanziaria (Entrate e altri enti impositori).
    Dalla detta sospensione, per espressa previsione, restano fuori le richieste eseguite nel corso delle attività di ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso Iva, con la conseguenza che i professionisti, nonostante detto intervento, saranno sempre costretti, stante anche l’ondivago orientamento della giurisprudenza, a presentare, per esempio, le osservazioni ai processi verbali di constatazione (PVC) nel termine dei sessanta giorni, ancorché il termine cada nel mese di agosto.
    In aggiunta, si prende atto che nel medesimo periodo restano sospesi anche i pagamenti delle somme rideterminate dagli uffici, a seguito dei controlli automatizzati, formali e di liquidazione delle imposte da tassazione separata.
    Pseudo-condoni. Due scadenze risultano estremamente importanti per i contribuenti e riguardano, rispettivamente, la procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta “voluntary disclosure”) e la rottamazione delle cartelle.
    Nel primo caso, il contribuente può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria presentando un’istanza a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento sino al prossimo 31/07/2017, purché, afferma letteralmente la disposizione richiamata “il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona” e “ferme restando le cause ostative”.
    Con riferimento alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, che ha subito una intensa rivisitazione dell’impianto, il contribuente interessato può manifestare la propria volontà ad aderire alla definizione agevolata, presentando un’istanza su modello preconfezionato dall’esattore, per tutti i carichi inclusi nei ruoli e affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 inclusi, quindi ancora da assegnare.
    Persone fisiche. Entro il 23 luglio di ogni anno è possibile completare le attività relative alla redazione del modello 730 precompilato, purché gli operatori abbiano proceduto alla trasmissione di almeno l’80% delle stesse dichiarazioni, mentre si prende soltanto nota dello spostamento del termine (dal 28/02) al 31/03 per la consegna della certificazione unica (CU), sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, ai lavoratori e pensionati (6-quater, art. 4, dpr 322/1998), stante il fatto che detto differimento non è previsto per quelle relative agli altri percipienti (6-bis). ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani(riproduzione riservata)
     


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