Per la fruizione dei bonus edilizi la data da considerare è quella dell'addebito sul conto corrente


  • Non si deve considerare né la data di valuta né la data di esecuzione del bonifico

    Per effetto dell’applicazione del “criterio di cassa”, nel caso di pagamento degli interventi edilizi da parte di una persona fisica, la spesa si deve considerare effettuata al momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente bancario, non dovendo considerare la data di esecuzione del bonifico o quella di valuta, registrate dall’istituto di credito.

    Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 137/2014, nell’ambito della corretta imputazione delle spese e, quindi, della maturazione della detrazione, con riferimento ai pagamenti degli interventi eseguiti mediante bonifico bancario, relativamente agli interventi di efficientamento (ma il principio è estendibile a tutti gli altri bonus edilizi) che fruiscono della detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

    L’istante ha fatto presente di essere proprietaria di una unità immobiliare facente parte di un condominio e che l’assemblea di condominio ha deliberato di far eseguire un intervento di riqualificazione energetica, con isolamento termico a cappotto, incaricando un condòmino per gestire gli adempimenti di natura burocratica (appalti, pagamenti e quant’altro).

    La contribuente ha fatto ulteriormente presente che le spese riferibili ai detti lavori di riqualificazione sono state pagate mediante bonifici bancari e talune tramite home banking nei giorni di sabato (30 dicembre 2023) con la conseguenza che le contabili bancarie hanno indicato, quale data di inserimento, quella del 30 dicembre 2023, come data di esecuzione, quella del 2 gennaio 2024 e, infine, come data valuta, quella del 3 gennaio 2024; dalle liste dei movimenti fornite dall’istituto di credito, però, il saldo disponibile al 30 dicembre 2023 risultava già ridotto delle relative somme, nell’ulteriore consapevolezza che già dalla detta data (30 dicembre 2023) non era più possibile revocare i bonifici, presentando gli stessi la condizione di “pagato”.

    Si rendeva necessario, quindi, ai fini della corretta imputazione della spesa al periodo di riferimento, individuare la data da tenere in considerazione (sostenimento della spesa) stante la presenza di più date indicate nella documentazione bancaria.

    Sul punto, come di consueto, l’Agenzia delle entrate ha ripercorso l’intera disciplina, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, anche con riferimento alle modalità di fruibilità delle detrazioni in presenza di un condominio e di un condòmino incaricato nell’espletamento delle pratiche, ma soprattutto ha ricordato che, in applicazione dei principi generali, ai fini della corretta individuazione del periodo d’imposta, cui imputare le spese, occorre far riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E/2020).

    In aggiunta (circolare n. 17/E/2023), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici risulta rilevante la data del bonifico effettuato dal condominio, a prescindere dalla data di versamento della rata condominiale, da parte del singolo condòmino.

    Nella risposta si richiamano ulteriori documenti di prassi ma si conclude affermando che, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa deve considerarsi sostenuta nel momento stesso in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, anche diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul c/c dell’ordinante; stante il fatto che il condominio ha disposto il pagamento il 30 dicembre 2023, la contribuente potrà accedere al 110% nel 2023. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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