Ravvedimento speciale per le annualità 2018/2022 con calcoli nel Cassetto fiscale


  • Ecco i dettagli per la sanatoria abbinata al concordato preventivo biennale

    Ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022 in abbinamento al concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti Isa.

    Esclusione, quindi, dalle rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo ai fini dell’imposizione diretta e dell’Iva con il pagamento totale, in una unica soluzione o a rate, di una imposta sostitutiva dal 10% al 15% modulata sulle pagelle Isa.

    In sede di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143 (decreto “Omnibus”) è stata introdotta, con l’art. 2-quater, la possibilità, per i soli contribuenti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), di definire, in via agevolata attraverso la modalità del ravvedimento speciale, i periodi d’imposta dal 2018 al 2022; legge di conversione che è entrata in vigore lo scorso 9 ottobre.

    La Sogei e l’Agenzia delle entrate hanno predisposto una specifica integrazione della scheda di sintesi che è stata messa a completa disposizione dei contribuenti nel proprio “Cassetto fiscale”, comprensiva di una tabella di semplice lettura contenente tutte le informazioni utili, anche per il calcolo e il versamento dell’imposta sostitutiva.

    Pertanto, i contribuenti Isa che aderiranno al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024/2025 potranno mettersi al riparo anche dagli accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili (dal 2018 al 2022), tramite il versamento una imposta sostitutiva.

    Con riferimento all’imposizione diretta (IRES e IRPEF) e all’IRAP, con l’adesione al ravvedimento resta inibita ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato mentre, per quanto riguarda l’Iva, al fine di evitare procedure di infrazione comunitarie, viene inibita soltanto la possibilità di procedere con accertamenti analitico induttivi.

    Il regime consiste, di fatto, nel versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap, che deve essere determinata, anche per ogni singolo periodo d’imposta dal 2018 al 2022, in relazione al risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (pagella ISA).

    In relazione, quindi, al voto Isa ottenuto in ogni annualità, si determinerà la percentuale da applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e al valore della produzione Irap dichiarato in relazione all’anno per cui si sceglie di aderire per ottenere così la base imponibile dell’imposta sostitutiva e l’aliquota da applicare.

    Come previsto per il concordato preventivo biennale, il punteggio di affidabilità fiscale diventa centrale per la definizione dell’incremento della base imponibile (decrescente al crescere del grado di affidabilità) e della misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (crescente al decrescere del grado di affidabilità).

    La base imponibile, pertanto, sarà determinata con le percentuali di incremento variabili in base al voto Isa di ciascun anno: 5% per i soggetti con punteggio pari a 10, 10% per i soggetti con punteggio pari o superiore a 8 e inferiore a 10, 20% per i soggetti con punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8, 30% per i soggetti con punteggio pari o superiore a 4 e inferiore a 6, 40% per i soggetti con punteggio pari o superiore a 3 e inferiore a 4 e 50% per i soggetti con punteggio inferiore a 3.

    L’aliquota dell’imposta sostitutiva, da applicare all’incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo calcolato come appena indicato, sarà anch’essa variabile in base al voto Isa e sarà applicata nelle percentuali del 10%, del 12% o del 15%, mentre ai fini Irap si applicherà un’imposta sostitutiva del 3,9% e sarà ridotta del 30% per le annualità 2020 e 2021, per tener conto della pandemia, ma l’imposta sostitutiva non potrà essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno di adesione.

    L’imposta sostitutiva potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo e maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, con prima rata da versare sempre entro il 31 marzo 2025; il versamento di una rata in ritardo ma entro il termine di versamento della rata successiva, non farà decadere dal beneficio della rateazione e il pagamento del debito integrale, mediante un'unica soluzione o della prima rata, non dovrà essere successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

    Infine, è opportuno evidenziare che sono stati anche modificati i termini per gli accertamenti, con la conseguenza che per i soggetti Isa, che aderiranno al concordato, ma non anche al ravvedimento, i termini di decadenza dell’accertamento in scadenza il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025 mentre per coloro che aderiranno al concordato e anche al ravvedimento speciale, i termini sono prorogati al 31 dicembre 2027; si evidenzia, però, che i contribuenti che hanno ottenuto un voto Isa elevato, non inferiore all’8, beneficiando del regime premiale, hanno ottenuto la riduzione di un anno dei termini decadenziali, con la conseguenza che il potere di rettifica del periodo d’imposta 2018, è già spirato il 31 dicembre 2023. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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