Esclusa la responsabilità solidale dell'imposta sulle donazioni per i lasciti a favore degli ETS


  • Semplificata la procedura per l’assegnazione dei beni con dispensa dell’esecutore testamentario

    Esclusa la responsabilità solidale, sempre gravante sugli eredi, per il pagamento delle imposte di successione in presenza di lasciti a favore di enti del Terzo settore (ETS).

    Con l’accettazione con beneficio di inventario, inoltre, si semplifica la procedura per l’assegnazione dei beni, con dispensa dell’esecutore testamentario.

    Dal 3 agosto scorso è entrata in vigore la legge 104/2024 (G.U. 19/07/2024 n. 168) recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (ETS).

    Tra le varie disposizioni, di grande interesse, vi sono quelle dell’art. 7, che modifica l’art. 36 del d.lgs. 346/1990 e del comma 1 dell’art. 8 che ha modificato il comma 3 dell’art. 705 c.c., aggiungendo un ulteriore comma a questo articolo.

    Con la novella dell’art. 7, il legislatore ha inteso escludere gli enti del Terzo settore dalla responsabilità solidale, che generalmente grava sugli eredi, per il pagamento delle imposte di successione e donazione, di cui  all’art. 36 del d.lgs. 346/1990; il nuovo comma 5-bis, infatti, dispone testualmente che “(…) il regime di responsabilità solidale (…) non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell’art. 82, comma 2, del codice del Terzo settore”, di cui al d.lgs. 117/2017.

    Il citato art. 36 stabilisce che, in linea di principio, ogni erede è obbligato solidamente al pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivo dovuto dagli eredi e dai legatari e che il coerede, che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario, resta obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1 del medesimo articolo, nel limite del valore della propria quota ereditaria.

    Le disposizioni richiamate si riferiscono, di fatto, a quanto stabilito dall’art. 1292 c.c. (Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2019 n. 6803), il quale, muovendo dal presupposto che più debitori siano obbligati alla medesima prestazione, stabilisce che ciascuno di essi può essere costretto dal creditore all’adempimento della totalità, con effetto liberatorio anche nei confronti dei coobbligati.

    Pertanto, in presenza di una pluralità di eredi, tutti devono ritenersi obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell’erario, pur conservando ognuno il diritto di agire in regresso nei confronti degli altri debitori.

    Con l’aggiunta del comma 5-bis, al citato art. 36, l’art. 7 della legge 104/2024 esclude espressamente l’operatività della detta solidarietà nei confronti dei beneficiari di trasferimenti non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 346/1990, in base al quale sono esenti dai citati tributi i trasferimenti a favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali o di enti pubblici non territoriali, fondazioni e associazioni e quant’altro alla condizione che detti soggetti abbiano quale scopo esclusivo quello inerente alla pubblica utilità o che lo scopo di pubblica utilità costituisca la ragione del trasferimento e del comma 2 dell’art. 82 del d.lgs. 117/2017 che si riferisce ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore (ETS), comprese le cooperative sociali, con esclusione delle sole imprese sociali costituite in forma di società, se i beni oggetto di trasferimento sono utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    Con riferimento, inoltre, alla disciplina delle successioni per causa di morte, il successivo art. 8, della legge 104/2024, modifica l’art. 705 c.c. il quale stabilisce che, quando tra i chiamati all’eredità vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, l’esecutore testamentario deve avviare la procedura di apposizione dei sigilli, necessaria per identificare e conservare i beni che fanno parte del coacervo del de cuius, a tutela di tutti coloro che hanno diritti sull’asse ereditario, con obbligo di redazione dell’inventario dei beni dell’eredità, in presenza dei chiamati o dei loro rappresentanti, previamente invitati.

    La modifica introdotta prevede che, se tra i chiamati all’eredità vi sono esclusivamente  persone giuridiche private senza scopo di lucro o enti del Terzo settore (ETS), questi, prima dell’accettazione dell’eredità e al fine di velocizzare la procedura di assegnazione dei beni, hanno la facoltà di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di cui sopra, mediante dichiarazione resa al cancelliere del circondario in cui si è aperta la successione o al notaio, fermo restando il disposto dell’art. 473 c.c., inerente all’obbligo di accettazione con beneficio di inventario e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.

    Le modalità indicate, però, sono rimesse ad un preciso provvedimento ministeriale e la citata dispensa non produce alcun effetto se non proviene da tutti i chiamati all’eredità. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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