Fino al 31 dicembre 2025, la Onlus che esegue interventi di efficientamento su un immobile di categoria "D/4" può fruire, nel rispetto di tutte le condizioni prescritte, del superbonus con l’aliquota massima (110%) e dello sconto in fattura per l’installazione di un impianto fotovoltaico, applicando anche il regime specifico per la determinazione delle soglie di spesa.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 199/2024, è intervenuta sul tema delle detrazioni fiscali, e in particolare, della detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, in relazione alla installazione di un impianto fotovoltaico da parte di una Onlus.
La fondazione istante ha fatto presente, nell’interpello, di essere una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di cui al d.lgs. 460/1997 che svolge attività socio-sanitaria e assistenziale in un immobile classificato in categoria D/4, di possedere tutti i requisiti (soggettivi e oggettivi) di cui al comma 10-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e di aver depositato una comunicazione di inizio lavori asseverata per superbonus (CILAS), come richiesta dal successivi comma 13-ter, ritenendo di rientrare nei soggetti che, in luogo della detrazione, possono utilizzare la modalità alternativa dello sconto in fattura, di cui al successivo art. 121, intendendo realizzare interventi di efficientamento energetico, compresa l’installazione di un impianto fotovoltaico.
A tal fine, chiede all’Agenzia delle Entrate se, ai fini della fruibilità della detrazione maggiorata, la soglia dei 200 kW, di cui al comma 16-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020, debba essere verificata con riferimento alla sola potenza del nuovo impianto fotovoltaico o di quello preesistente e come debba essere determinata la soglia di spesa massima, agevolabile con l’aliquota del 110%.
L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, evidenzia che per taluni enti (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), il comma 8-ter dell’art. 119, derogando ai principi generali, riconosce la detrazione, nella misura massima del 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Con riferimento al primo quesito, l’agenzia, nel presupposto di aver depositato la CILAS, di cui al comma 13-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020, prima dell'entrata in vigore del dl 39/2024, come convertito dalla legge 67/2024, precisa che la Onlus potrà, nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal citato comma 10-bis, fruire del superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura, di cui al successivo art. 121, per l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 200 kW.
Sul secondo quesito, fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro/kW ove l'intervento eseguito sia classificato come ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica), l’agenzia è dell’opinione che, nell'ambito di interventi che rientrano nel regime del comma 10-bis, il limite massimo di spesa agevolata al 110% riferito all'intero impianto, pari a 96.000 euro, debba essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.).
L’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico di 200 kW di potenza nominale su un edificio "D/4" cui, a mero titolo esemplificativo, corrispondono dieci unità immobiliari abitative (virtuali), l'importo massimo agevolabile, con fruizione 110%, risulta pari a 480.000 euro ovvero a 2.400 euro moltiplicati i 200 kW di potenza. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata).
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