Riduzione alla metà dell’aliquota IRES per le fondazioni di origine bancaria (F.O.B.) ma soltanto se sono in grado di dimostrare di non svolgere attività di natura imprenditoriale e di svolgere direttamente attività di promozione sociale e culturale.
La detta riduzione, in linea di principio, è applicabile anche ai proventi immobiliari sempreché gli stessi siano destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale e che non sia esercitata un’attività d’impresa.
Così l’Agenzia delle entrate che, con la recente circolare n. 35/E/2023, ha fornito ulteriori chiarimenti (i precedenti con la circolare n. 15/E/2022) sull’applicazione della riduzione alla metà dell’aliquota IRES (dal 24% al 12%), ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 601/1973 per determinati enti non commerciali, in presenza del regime agevolato introdotto con i commi da 44 a 47 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
La prima situazione analizzata riguarda l’applicazione dell’agevolazione alle fondazioni di origine bancaria (Fob) per l’attività svolta indirettamente o tramite erogazione di somme per beneficenza; somme costituite grazie alla detta agevolazione.
L’agenzia richiama i contenuti della precedente circolare (n. 15/E/2022) che richiama un parere dell’Avvocatura generale dello Stato sul rigore probatorio di esercizio delle attività esercitate dall’ente e precisa che la fondazione deve dimostrare l’esercizio “diretto” delle attività indicate, quali meritorie dell’agevolazione, quale presupposto indispensabile e, quindi, lo svolgimento diretto, e non indiretto (limitato alle Onlus), ed esclusivo delle attività di promozione sociale e culturale.
L’ulteriore passaggio concerne i proventi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare per i quali si deve tenere conto che si deve trattare di un mero godimento statico-conservativo degli immobili (locazione o cessione) e non di un’attività d’impresa (si devono escludere, a mero titolo esemplificativo, le attività collaterali di fornitura pasti, auto, guide turistiche o altri servizi similari) e del fatto che i detti proventi devono essere necessariamente impiegati nelle attività istituzionali che per gli enti religiosi sono quelle di religione e culto.
Su questi punti, l’agenzia ritiene che il patrimonio immobiliare rappresenti un mezzo di finanziamento delle attività rese ai propri sostenitori in assenza di corrispettivi anche se l’ente ottiene contributi ulteriori giacché questi ultimi sono sempre privi dell’elemento di corrispettività, non facendo perdere il carattere di gratuità dell’ente.
La riduzione può applicarsi anche ai proventi immobiliari anche se utilizzati parzialmente nelle attività istituzionali, come nel caso di utilizzo in più periodi d’imposta; l’agenzia, infatti, ha presente (e conferma l’applicazione dell’agevolazione) l’impiego dei proventi che non si realizza con riferimento ad un solo periodo d’imposta ma nel tempo, che si utilizzi parte di essi per finanziare altre attività o che si destini parte dei detti proventi per sostenere costi per interventi sugli immobili (costruzione e/o manutenzione e/o risanamento) destinati alle proprie attività istituzionali.
Con riferimento alle attività commerciali marginali, strumentali ai fini della religione o del culto, si richiama la precedente circolare (n. 15/E/2022) e si precisa che la riduzione dell’aliquota è applicabile anche alle attività diverse, sebbene commerciali ma marginali, a condizione che le stesse si realizzino in un rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini istituzionali di religione e culto; l’agevolazione non è applicabile, invece, ai proventi derivanti dalla gestione di strutture turistiche, per le quali risulta assente la detta connessione mentre si rende applicabile ai proventi derivanti dalla gestione dei bar parrocchiali o dell’oratorio.
Posto che, in relazione alle particolari finalità degli enti, l’eventuale presenza di una struttura adeguata al numero degli immobili posseduti non rappresenta un indice di commercialità delle attività svolte, l’agevolazione può essere estesa anche agli istituti di sostentamento del clero, in assenza di attività d’impresa e con risorse impiegate nelle attività istituzionali (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 1164/2023 e ordinanze nn. 9409/2023, 9394/2023 e 10400/2023).
Infine, con riferimento all’onere probatorio si conferma che lo stesso ricade sul soggetto beneficiario dell’agevolazione trattandosi di una mera agevolazione tributaria e che, in presenza dei requisiti richiesti, la riduzione in commento si rende fruibile congiuntamente all’agevolazione, di cui ai commi da 44 a 47, dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, destinata a taluni soggetti e applicabile ai soli utili, come parziale detassazione degli stessi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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