Regime forfetario possibile anche per il socio di società semplice. Stante l’assoggettamento a due regimi differenti, reddito d’impresa o autonomo da una parte e fondiario dall’altra per le agricole e le immobiliari, si ritiene possibile la disapplicazione della presente causa ostativa.
Com’è noto, il comma 57, dell’art. 1 della legge 190/2014, sia nella versione previgente, sia nella versione modificata dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), prevede l’esclusione all’applicazione del regime forfetario per coloro che, di fatto, partecipano in società personali, associazioni o imprese familiari, in tale ultimo caso, in particolare, quale collaboratore.
Il comma 57 appena richiamato, in effetti, dispone che “non possono avvalersi del regime forfetario (…) d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”.
La disposizione indicata, quindi, dispone l’esclusione per coloro che, pur rispettando tutte le altre condizioni indicate dalla medesima legge, non possono accedere al regime in commento, in quanto soci di società personali; la società semplice, pur non potendo esercitare per legge attività di natura commerciale, è, inevitabilmente, da considerare come società personale, ma tenendo ulteriormente conto che, proprio per la previsione del codice civile, è utilizzata esclusivamente per l’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., o come società immobiliare (presenza, peraltro, accentuata dopo la recente introduzione di una disciplina sull’assegnazione agevolata).
La causa di esclusione dal regime forfetario, correlata al possesso di partecipazioni in società personali, di cui all’art. 5, del dpr 917/1986, però, si ritiene non debba operare in presenza di socio di società semplice, sia essa agricola che immobiliare, che produce redditi di natura fondiaria, giacché la detta situazione non determina l'assoggettamento diverso di redditi appartenenti alla stessa categoria e natura, d'impresa o di lavoro autonomo; situazione possibile, al contrario, in presenza di altre tipologie di società personali, come quelle in nome collettivo o in accomandita semplice.
Si evidenzia, peraltro, che già nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2019 si è affermato che la riformulazione della causa ostativa si è resa necessaria al fine "di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte".
Non solo. L’Agenzia delle entrate, con particolare riferimento a una simile causa ostativa, disposta però per i contribuenti minimi, ai sensi della legge 244/2007, trasformati successivamente in regime di vantaggio dal dl 98/2011, aveva precisato che l’esclusione in commento era finalizzata a evitare che redditi della medesima natura, d’impresa o di lavoro autonomo, fossero assoggettati a due regimi di tassazione diversi (risoluzione 146/E/2009).
La partecipazione societaria, peraltro, non deve essere “contemporanea” alla fruizione del regime, poiché è stato fatto "riferimento alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa impedisce l'accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime".
La conseguenza, pertanto, è che nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno, è possibile, in linea di principio, accedere al regime agevolato se la partecipazione viene ceduta nel corso dello stesso periodo d'imposta, ma prima dell'accesso al regime; non è preclusa l'applicazione del regime forfetario agevolato, nei casi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo d'imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.
L’Agenzia delle entrate (circ. 10/E/2016 § 2.3) ha precisato, in applicazione della precedente versione, che, nelle ipotesi sopra indicate, la preclusione non opera in quanto "lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell'esercizio"; alla stessa stregua, nessuna preclusione si deve verificare se "in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell'esercizio, poiché, anche in tal caso non ricorre l'assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria".
Quindi, in attesa di necessari interventi ufficiali, sulla base anche di quanto precisato anche per altri regimi e delle indicazioni fornite della relazione illustrativa alla legge di bilancio 2019, si ritiene che il contribuente possa aderire, dal 2019, al regime forfetario anche se in possesso di quote in società semplici, se operanti nel campo immobiliare o nel campo agricolo, anche se si proviene dal regime di vantaggio, nell’ulteriore considerazione che, molto spesso, le società semplici immobiliari sono state costituite da nuclei familiari soltanto per la conservazione e la gestione del proprio patrimonio immobiliare. (riproduzione riservata)
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