Modificata la disciplina sulla tassazione degli “extraprofitti” delle banche con possibile accantonamento alternativo alla tassazione in una riserva non distribuibile.
L’art. 26 del D.L. 104/2023 ha introdotto un’imposta straordinaria, per l’anno 2023, sugli “extraprofitti” delle banche.
La detta misura ha subito rilevanti modifiche nel corso della conversione in legge del decreto.
L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (esercizio 2023 per i soggetti “solari”) che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (esercizio 2021 per i soggetti “solari”).
L’ammontare dell’imposta, comunque, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 92 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013 n. 575, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (esercizio 2022 per i soggetti “solari”).
L’imposta straordinaria deve essere versata, di regola, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 giugno 2024) ma, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di cui ai precedenti punti scade nell’anno 2023, entro il 31 gennaio 2024.
L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
In alternativa al versamento dell’imposta straordinaria, le banche possono destinare a una riserva non distribuibile un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta dovuta, individuata in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (bilancio dell’esercizio 2023 per i soggetti “solari”).
In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili.
Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. 385/1993 e, qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta straordinaria deve essere versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera, con l’applicazione di una maggiorazione di un ammontare pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, a decorrere dalla scadenza del termine in cui avrebbe dovuto essere versata se non fosse stata destinata a riserva.
Per l’accertamento, le sanzioni, la riscossione ed il contenzioso relativi all’imposta straordinaria si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi e le banche non possono traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della presente disciplina sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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