Ennesima proroga per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni


  • Possibile rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2021

    Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni con l’aliquota unica dell’11%. Per il 2021, quindi, è possibile per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti alla data del 1° gennaio scorso e al di fuori del regime d’impresa.

    Con i commi 1122 e 1123, dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), il legislatore fiscale ha previso una ulteriore proroga per la rivalutazione di detti beni, con la conseguenza che, per i terreni e le partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1° gennaio scorso, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi delle lettere a), e b), dell’art. 67 del dpr 917/1986 (Tuir)

    L’opportunità, quindi, è destinata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi (art. 67 del dpr 917/1986) e, come precisato dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 12/E/2002 § 1), sono interessati dalla disposizione agevolativa le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa, le società semplici e i soggetti a esse equiparate, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa, nonché i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, non riferibili a stabili organizzazioni.

    Per avvalersi della rivalutazione per il 2021, occorre possedere il terreno alla data dell'1/01/2021 e, per  perfezionare la stessa, il contribuente deve ottenere una perizia, redatta e giurata, e procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva (fissata ora nella misura unica dell’11%) sul valore periziato, da parte del contribuente; per i terreni e le quote i detti adempimenti dovranno essere posti in essere entro il prossimo 30 giugno.

    Si ricorda, inoltre, che per l’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 53/E/2015) la circostanza che la perizia di stima venga asseverata in data successiva all'atto di compravendita del terreno, oggetto di rivalutazione, non determina la decadenza dall'agevolazione e, con riguardo alla facoltà di eseguire la rivalutazione delle partecipazioni, l’opportunità deve essere valutata alla luce del fatto che le persone fisiche scontano l’aliquota del 26% sul capital gain.

    Il contribuente può eseguire il pagamento dell'intero importo ma può anche optare per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva e, quindi, per i beni posseduti all’1/01/2021, con perfezionamento dell'opzione entro il 30/06/2021, a tale data deve essere versata la prima rata mentre le altre, di pari importo, scadranno, rispettivamente, il 30/06/2022 e il 30/06/2023 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 giugno prossimo.

    Qualora il contribuente intenda avvalersi di una ulteriore rivalutazione, lo stesso non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione (Agenzia delle Entrate, circolare n. 47/E/2011 § 2).

    E’ possibile, infatti, ottenere, in luogo della detrazione dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione, il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato entro il termine di decadenza di quarantotto mesi, ai sensi dell'art. 38 del dpr 602/1973, determinato a partire dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento ovvero dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata.

    Infine, nel caso in cui il valore di mercato dei beni si sia ridotto rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente, non è necessario procedere ad una ulteriore e nuova rideterminazione, giacché la vendita a valore inferiore non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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