Dichiarazioni dei redditi precompilate entro il prossimo 23 maggio


  • Comunicazioni per cessione e sconto entro il 29 aprile 2022

    Dichiarazione dei redditi precompilate a disposizione entro il prossimo 23 maggio, anziché entro il 30 aprile. Comunicazioni per l’esercizio delle opzioni per la cessione e/o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue del 2020, entro il prossimo 29 aprile, in luogo del 7 aprile.

    Queste sono le due importanti modifiche approvate in commissione finanze del Senato al decreto Sostegni-ter (dl 4/2022) che impattano sulle dichiarazioni precompilate, di cui al comma 1, dell’art. 175/2014 e sulle comunicazioni di opzione, di cui all’art. 121 del dl 34/2020.

    Con riferimento alle dichiarazioni precompilate è noto che entro il 16 marzo si rende necessario inviare una notevole quantità di dati all’Agenzia delle entrate al fine di  predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

    Non si tratta esclusivamente delle certificazioni uniche (CU) 2022, ma anche dei dati relativi a molte delle spese detraibili; tra queste si rintracciano le spese relative ai bonus edilizi, quelle per le assicurazioni vita, le spese di istruzione da parte di scuole e università, quelle per gli asili nido, quelle funebri e le erogazioni per Onlus e associazioni del Terzo settore.

    Il termine indicato è necessario al fine di rendere disponibile sul sito delle Entrate la dichiarazione precompilata a partire dal 30 aprile, come indicato dal comma 1, dell’art. 1 del dlgs 175/2014.

    Il legislatore, quindi, al fine di ottenere i dati e predisporre tempestivamente le dichiarazioni precompilate interviene su due direttrici, la prima postergando il termine per la presentazione delle comunicazioni per l’opzione della cessione e/o dello sconto in fattura dei bonus edilizi e la seconda portando il termine di messa a disposizione del modello precompilato al 23/05/2022, in luogo di quello sopra indicato (30/04/2022).

    Si ricorda, innanzitutto, che sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato, a regime, all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello approvato (provvedimento n. 35873/2022), a partire dal 4/02/2022, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione e, in caso di cessione della rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

    L’Agenzia delle entrate, con il citato provvedimento (n. 35873/2022), ha prorogato dal 16/03/2022 al 7/04/2022 il termine entro cui essere trasmessa, a pena di decadenza, la comunicazione delle opzioni, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, disponendo la proroga dal 7/02/2022 al 17/02/2022 del termine previsto per la disciplina transitoria, di cui al comma 2, dell'art. 28 del dl 4/2022 (decreto Sostegni-ter), successivamente al quale è possibile cedere i crediti d'imposta una volta soltanto, con aggiornamento del modello di comunicazione per l'opzione per le spese sostenute nel 2022; nel modello entra a pieno titolo anche la nuova detrazione prevista per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'art. 119-ter del dl 34/2020. 

    Le modalità e i termini sono stati ridefiniti alla luce delle novità introdotte dai commi 28 e 29 dell’art. 1  della legge 234/2021 e dall’art. 28 del dl 4/2022 e lo slittamento indicato del termine è stato disposto per consentire a contribuenti e intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere la comunicazione, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata deve essere resa disponibile, a regime, a partire dal 30/04/2022.

    Con l’ulteriore modifica, pertanto, si interviene nuovamente e il citato termine del 7/04/2022 (fissato al 16/03/2022) viene ulteriormente postergato al 29/04/2022 con la conseguenza che entro la detta data sarà possibile esercitare la citata opzione per la cessione e/o sconto sul corrispettivo delle spese, indicate dal comma 2 dell’art. 121 del dl 34/2020, sostenute nel 2021 e delle rate residue non fruite delle detrazioni riferibili alle spese sostenute nel 2020. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     


    Pistoia