Dal 2013 per la fruizione del superbonus 90% sulle villette introdotto il quoziente familiare


  • Reddito sotto i 15.000 mila euro e unità destinata ad abitazione principale

    Il recente provvedimento “Aiuti-quater” ha introdotto il “quoziente familiare” al fine di poter fruire, con aliquota maggiorata del 90%, le spese sostenute per l’efficientamento energetico delle unifamiliari possedute dalle persone fisiche, destinate ad abitazione principale, a partire dal prossimo 1° gennaio fino al 31 dicembre 2023.

    Dalla lettura del D.L. 18 novembre 2022 n. 176 (più noto come decreto “Aiuti-quater”, pubblicato recentemente nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2022 n. 270), in vigore dal 19 novembre scorso, per l’applicazione della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, alle fattispecie rappresentate dalla lett. b) del comma 9 del detto articolo è infatti necessario rimanere al di sotto di un certo reddito.

    Si tratta, in particolare, della fattispecie riguardante i proprietari di edifici unifamiliari, in pratica le villette, destinate ad abitazione principale (comma 3-bis, art. 10 del D.P.R. 917/1986), quando il reddito familiare non supera la soglia di euro 15.000, da determinarsi con l’applicazione di un correttivo che tiene conto, appunto, del numero dei componenti del nucleo familiare.

    Preliminarmente, per i detti contribuenti, di cui alla lett. b), comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che effettuano interventi sulle unifamiliari o su unità funzionalmente indipendenti e autonome collocate su edifici plurifamiliari, la detrazione nella misura del 110% è applicabile alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi.

    Gli stessi contribuenti potranno beneficiare della detrazione ridotta del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, se hanno avviato i lavori nel medesimo anno (2023) a condizione che l’unità interessata sia adibita ad abitazione principale e il contribuente non sia in possesso di un reddito superiore a 15.000 euro, determinato seguendo le indicazioni del nuovo comma 8-bis.1), introdotto nell’art. 119 del dl 34/2020.

    Il nuovo sistema appare semplice nella relativa applicazione e tiene conto di tutti i redditi percepiti dalla famiglia, e non soltanto del proprietario dell’immobile, nell’anno antecedente l’intervento relativo all’efficientamento energetico; si tratta, quindi, per il 2023, dei redditi percepiti nel periodo d’imposta 2022.

    Come indicato dal nuovo comma 8-bis.1), introdotto nel corpo dell’art. 119 del D.L. 34/2020, nel calcolo richiesto debbono essere considerati tutti i redditi (si parla di reddito complessivo posseduto) realizzati dai soggetti presenti nel nucleo familiare; si tratta, in particolare, del coniuge, del soggetto legato da unione civile o convivente e dei familiari, diversi dal coniuge, che convivono e condividono la medesima unità abitativa.

    Se si parla, in effetti, di reddito complessivo del nucleo familiare e si deve far riferimento necessariamente alla somma dei redditi, dichiarati e non, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.

    Una volta, quindi, sommati tutti i redditi realizzati dai componenti il nucleo familiare, il valore deve essere diviso per il numero di parti (componenti) indicate nella tabella inserita (allegato 1) nel provvedimento, con la conseguenza che se il nucleo, per esempio, è composto soltanto da un solo contribuente, il coefficiente indicato è “1” e, quindi, assorbe l’intero reddito; se il contribuente, quindi, ha realizzato un reddito pari a 20 mila, lo stesso non potrà beneficiare dell’ulteriore possibilità (90% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi sulle villette) ma se il reddito è di 14.500 euro, lo stesso potrà beneficiare della detta possibilità.

    Se c’è solo il coniuge o un soggetto legato con unione civile o un convivente, in pratica, il coefficiente da aggiungere è “1” e, quindi, il reddito da considerare è quello derivante dalla somma dei redditi complessivi dei due coniugi diviso per due (1 + 1 = 2); in presenza di un terzo membro del nucleo (per esempio, un figlio) si aggiunge 0,5 e, quindi, il reddito complessivo si divide per 2,5 (1 + 1 + 0,5) e così via mentre con due familiari in più si aggiunge 1 punto e per tre familiari o più se ne aggiungono 2.

    Considerando, quindi, il sistema del quoziente familiare indicato, sempre a titolo esemplificativo, se una famiglia è composta soltanto da marito e moglie senza figli il committente potrà accedere alla detrazione maggiorata del 90% per le spese sostenute nel 2023 se, insieme al coniuge, non supera la soglia di reddito di 30.000 euro, giacché il limite è di 15.000, da considerare dividendo i redditi complessivi del nucleo composto soltanto da marito e moglie per due (30.000 : 2 = 15.000); in presenza di un figlio il limite sale a 37.500 euro (37.500 : 2,5 = 15.000) e con due figli si arriva a 45.000 euro (45.000: 3 = 15.000) mentre con più di tre figli, le parti sono sempre due e, di conseguenza, la somma di reddito complessivo massimo non potrà superare i 60.000 euro (60.000 : 4 = 15.000). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

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