Con l'affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione, quest’ultimo deve essere ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della rivalutazione


  • L'Agenzia delle entrate fornisce la propria interpretazione sulla rivalutazione di beni

    Posto che la recente rivalutazione dei beni e delle partecipazioni (2020) poteva essere eseguita anche per singoli asset, in presenza di affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione, quest’ultimo deve essere ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della detta rivalutazione.

    L’Agenzia delle entrate ha fornito una risposta (n. 17/2024) ad un interpello concernente la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, di cui all’art. 110 del D.L. 104/2020, con particolare riferimento alla modalità di ripartizione della riserva in sospensione, parzialmente affrancata.

    La società istante, infatti, ha chiesto indicazioni in relazione all’applicazione della ripartizione delle riserve in sospensione d’imposta, solo in parte affrancate, in sede di scissione; in particolare, la società ha proceduto con la rivalutazione di alcune (non tutte) immobilizzazioni, tra le quali un fabbricato e un terreno di proprietà, con il conseguente affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione.

    In relazione al fatto che la società sta valutando l’opportunità di eseguire una scissione parziale proporzionale attraverso l’attribuzione di taluni elementi patrimoniali attivi e passivi e stante il fatto che il patrimonio netto della scindenda subirà una riduzione attingendo anche e proporzionalmente alle riserve di capitale e di utili, l’istante chiede in base a quale criterio debba essere attribuito l’affrancamento parziale dell’unico saldo attivo di rivalutazione astrattamente formato da due saldi attivi in funzione delle categorie omogenee di beni sottoposti a rivalutazione (terreni - fabbricati e impianti - macchinari) e quale criterio debba essere adottato per ricostituire le riserve in capo alla società beneficiaria, tenendo conto che tra i beni assegnati alla nuova società vi sono anche il fabbricato e il terreno rivalutati e che, nel patrimonio della scindenda, è presente il saldo attivo generato parzialmente dalla rivalutazione dei detti beni, il quale a sua volta è stato parzialmente affrancato con il versamento dell’imposta sostitutiva del 10%, ai sensi del comma 3, dell’art. 110 del D.L. n. 104/2020.

    L’Agenzia delle entrate ricorda che il comma 3 dell’art. 110 del D.L. n. 104/2020 consentiva di affrancare, in tutto o in parte, la riserva vincolata al regime di sospensione di imposta per effetto della rivalutazione, versando un'imposta sostitutiva (imposte sui redditi e Irap e delle eventuali addizionali) nella misura del 10% del suo ammontare, rendendola, in tal modo, disponibile civilisticamente agli utilizzi consentiti, tra cui la distribuzione ai soci.

    Stante il fatto che la rivalutazione poteva essere eseguita anche per singoli asset, sebbene per il loro intero valore e che l'affrancamento del corrispondente saldo attivo poteva avvenire indistintamente anche in misura parziale, l’agenzia ritiene che l'affrancamento parziale del saldo attivo debba essere ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della stessa rivalutazione; in sintesi, l'importo oggetto di affrancamento deve ridurre l'ammontare del saldo attivo di rivalutazione idealmente attribuibile ai singoli asset oggetto di rivalutazione, in proporzione all'ammontare del maggior valore rivalutato degli stessi.

    Con riferimento, invece, al secondo quesito, tenendo conto di quanto disposto dal comma 9, dell’art. 173 del D.P.R. 917/1986 e della deroga prevista dal successivo terzo periodo del medesimo comma si ritiene applicabile il criterio specifico di ripartizione, con la conseguenza che la detta riserva dovrà essere ricostituita in relazione ai beni rivalutati, rispettivamente, attribuiti alla beneficiaria e rimasta alla scissa; riserva in sospensione da ricostruire in capo alla beneficiaria che dovrà risultare sarà pari all'ammontare dell'originario saldo attivo di rivalutazione, idealmente attribuibile agli asset trasferiti per effetto della scissione, al netto della quota affrancata individuata con primo il criterio enunciato per la prima risposta. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI  (riproduzione riservata)


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