Coadiuvanti agricoli, soci di società personali e società agricole Iap senza IMU


  • Esenzione da IMU per i terreni agricoli

    Il coadiuvante dell’impresa agricola, alla stessa stregua delle società agricole Iap e del socio di società personale, beneficia dell’esenzione Imu sui terreni agricoli. In capo a detto soggetto, infatti, si riscontrano sia la coltivazione diretta del fondo concesso in godimento, sia la qualifica di coltivatore diretto (o Iap), iscritto alla previdenza agricola.
    Così la nota 20535/2016 dello scorso 23 maggio, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito precisazioni in ordine all’esenzione dell’imposta municipale propria (Imu) sui terreni agricoli, di cui alla legge di Stabilità 2016 (comma 13, art. 1, legge 208/2015).
    Il quesito riguardava l’applicazione delle agevolazioni appena richiamate in capo a taluni soggetti operanti nell’ambito dell’agricoltura, come i coadiuvanti dell’impresa agricola, le società agricole e i soci di società, i quali, proprietari dei fondi agricoli, concedono ai familiari e/o alle società, di cui gli stessi sono soci, i fondi agricoli per esercitare le attività agricole.
    Nella nota, il dicastero ha puntualmente evidenziato che il coadiuvante del titolare dell’impresa agricola esercita “direttamente” l’attività agricola e risulta regolarmente iscritto, come “coltivatore diretto” nel nucleo familiare del capo-azienda, negli elenchi previdenziali, di cui all’art. 11, legge 9/1963.
    L’esenzione introdotta (ma tale situazione si ritiene, inevitabilmente, applicabile anche in presenza di tributo dovuto per le annualità antecedenti al 2016 per l’applicazione delle riduzioni di cui al comma 8-bis, dell’art. 13, dl 201/2011) spetta quando i terreni agricoli “sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”.
    Di conseguenza, per ottenere l’esenzione è necessario rispettare un requisito “oggettivo” ovvero il “possesso” e la “conduzione” del fondo agricolo e un requisito “soggettivo” concernente il possesso della qualifica di coltivatore diretto (Cd) o di imprenditore agricolo professionale (Iap).
    Nel caso in esame, per il ministero, “si ritengono rinvenibili entrambi i requisiti prescritti dalla norma al fine del riconoscimento dell’esenzione dell’IMU”, giacché il coadiuvante risulta proprietario/comproprietario del fondo agricolo, coltivato dall’impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare, ma anche il requisito soggettivo, poiché il proprietario/comproprietario è coadiuvante del titolare dell’impresa e come tale esercita “direttamente” le attività agricole, essendo iscritto anche alla previdenza agricola (è il classico caso dell’impresa intestata al figlio, con il padre coadiuvante e proprietario dei terreni o del marito titolare dell’impresa e della moglie coadiuvante).
    Al contrario, l’esenzione non spetta quando i fondi posseduti dal coadiuvante sono concessi in godimento (affitto e/o comodato) ad altri soggetti, in quanto, correttamente, siamo in assenza del requisito inerente alla conduzione diretta.
    La medesima situazione deve essere applicata, per il ministero, anche alle “società agricole” (dalle snc alle spa in possesso della qualifica Iap, di cui ai citati art. 1, comma 3 e art. 2, d.lgs. 99/2004) e alle persone fisiche, coltivatori diretti e/o Iap, che hanno concesso in affitto o comodato il terreno agricolo a società di persone, delle quale gli stessi ricoprono la qualifica di soci, in ossequio a quanto sancito con l’art. 9, d.lgs. 228/2001, come chiarito da altro documento di prassi (MEF, circ. 3/DF/2012 § 7.1 e 7.2). Italia Oggi - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)

     


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