Sul sito di Poste Italiane S.p.a. è apparso all'inizio dell'anno un avviso con il quale si comunicava agli utenti che a partire dall'8 gennaio 2024, lo stesso ente non avrebbe più acquistato i crediti da bonus edilizi del 2023. A peggiorare la situazione, già complicata dalle innumerevoli modifiche intervenute tempo per tempo e dalla difficoltà di procedere con la chiusura dei lavori in corso, anche lo scarto delle deleghe che compensano i crediti tracciati e accettati.
Nemmeno il tempo di analizzare il recente decreto salva 110 (D.L. n. 212/2023), in vigore dal 30 dicembre scorso, e che ha tentato, in maniera totalmente insufficiente, di salvare i contribuenti dal possibile recupero delle cessioni eseguite mediante gli stati di avanzamento lavori (SAL) già eseguiti in caso di mancata conclusione degli interventi, che emergono ulteriori criticità, sulla gestione e cessione, nonché sulla compensazione delle detrazioni da bonus edilizi.
La prima criticità, peraltro anche poco comprensibile dalla semplice lettura dell’avviso, è l’ennesima chiusura di Poste Italiane S.p.a. all’acquisto dei crediti maturati sulle spese relative agli interventi edilizi sostenute nel corso del trascorso anno (2023).
Sul sito, si legge che il servizio di Poste Italiane S.p.a. è attivo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d’imposta (prime cessioni) e relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024, in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.
Dallo scorso 8 gennaio, quindi, pare di capire, stante il fatto che l’avviso non brilla in chiarezza, che per gli utenti che si avvalgono di Poste Italiane S.p.a. non è più possibile richiedere la cessione delle annualità fruibili solo a partire dal 2025, per crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2024 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti e che, di conseguenza, non saranno più cedibili i crediti vantati sulle spese sostenute nel 2023 per i relativi interventi edilizi.
Tra le altre numerose criticità, come la necessità di attestare i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2023 per chi vuol beneficiare della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 si aggiunge quella di alcuni scarti “anomali” avvenuti proprio a cavallo dei due recenti periodi d’imposta (2023/2024).
Il caso riguarda, in particolare, i contribuenti che lo scorso 30 dicembre hanno inviato la delega modello di delega "F24" per effettuare il pagamento di debiti previdenziali utilizzando in compensazione un credito edilizio ricevuto quale corrispettivo da sconto in fattura, regolarmente presente nella parte dedicata del cassetto fiscale (area “agevolazioni”) e puntualmente accettato e indicato, per la parte tracciabile, come utilizzabile in compensazione.
In particolare, un contribuente, in data 31 dicembre 2023, ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione di scarto della delega di cui sopra con una motivazione piuttosto criptica ovvero per "Credito agevolativo concesso: assente".
Il professionista delegato, quindi, nei giorni appena successivi si è subito attivato e ha chiamato, al fine di comprendere meglio la situazione, il call center il quale ha affermato che l'Agenzia delle Entrate ha inviato una mail ai propri operatori telefonici nel pomeriggio del 28 dicembre 2023, avvisando che, visto che il 30/12 e 31/12 sono giorni festivi (sabato e domenica), il termine ultimo per utilizzare i crediti edilizi in compensazione (anno 2023) doveva essere il 29 dicembre 2023 e preannunciando l’invio di numerose comunicazioni in tal senso da parte della stessa agenzia.
Posto che la risposta sia stata fornita in questi termini, per quanto di interesse, ricordando che con la lett. a) comma 97, dell’art. 1 della legge n. 213/2023 sono stati dettati i tempi per la compensazione dei “crediti” di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, è opportuno ricordare che a disciplinare l’istituto della compensazione è l’ art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 e che, nello specifico, è il comma 1 che si occupa della compensazione orizzontale, non indicando un termine o escludendo, per eseguire la compensazione, giorni prefestivi o festivi.
La disposizione è stata anche oggetto recentemente di una interpretazione autentica, a opera dell’articolo 2 quater della legge di conversione del D.L. n. 11/2023, con il quale è stato evidenziato che la compensazione può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, nei confronti di enti impositori diversi.
Infine, anche l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, a suo tempo (circolare n. 27/E/2023), che la norma di interpretazione autentica, avente valenza anche per il passato, consente l’utilizzo in compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi e, quindi, a titolo esemplificativo, anche tra debiti previdenziali e contributivi e crediti derivanti dai bonus edilizi, con la conseguenza che, anche se si volesse valutare lo scarto per questo motivo, la compensazione è sempre ammessa per tutte le somme che possono essere riscosse mediante la delega "F24", salvo divieti specifici. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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