Bonus facciate solo per quelle visibili e non interne


  • Non conta se l'edificio è di pregio

    Per l'Agenzia delle Entrate, il bonus facciate non spetta nel caso in cui la facciata sia interna, quindi non visibile da strada ad uso pubblico e sia destinata al godimento di un numero definito di utenti o clienti, anche se di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto (museo).

    Così l’Agenzia delle entrate in una recentissima risposta (n. 606/2021) a un preciso interpello avente ad oggetto la detrazione per il rifacimento delle facciate di cui ai commi da 219 a 224 dell’art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

    La società istante ha dichiarato di aver acquistato un compendio immobiliare che comprende una unità classificata in categoria A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); il detto compendio è stato affittato ad altra società, di cui l’istante è unico socio, che gestisce la parte dell’edificio destinata a museo e alle altre attività connesse a quest’ultima.

    È intenzione della società di eseguire sul detto edificio un importante intervento per il rifacimento delle facciate, fruendo della detrazione pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi di ripristino.

    La società istante, pertanto, chiede all’Agenzia delle entrate se l’agevolazione può riferirsi anche alle facciate interne che, pur non essendo visibili dalla strada a uso pubblico, sono comunque visibili dagli utenti del museo, che risulta anche inserito in un circuito turistico regionale, tenendo ulteriormente conto che gli interventi sono da considerare a tutti gli effetti lavori di manutenzione straordinaria; su tale ultimo punto, l’istante chiede anche se le prestazioni edilizie indicate possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%, di cui alla lett. b) dell’art. 7 della legge 488/1999.

    Preliminarmente, l’Agenzia delle entrate evidenzia che la qualificazione degli interventi spetta in via esclusiva all’amministrazione comunale sulla base degli elementi e dei documenti presentati e in suo possesso; sul punto, quindi, l’agenzia non si esprime evidenziando soltanto che la stessa amministrazione può effettuare le relative verifiche, restando impregiudicato ogni potere di controllo.

    Ricorda, inoltre, che i commi da 219 a 224 dell’art. 1 della legge 160/2019 hanno introdotto la citata agevolazione e che, in particolare, i commi da 219 a 221 hanno individuato i criteri, di natura soggettiva e oggettiva e i limiti temporali, prorogati fino alla fine dell’anno in corso dal comma 59, dell’art. 1 della legge 178/2020.

    Nel merito, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’ambito applicativo delle disposizioni appena richiamate è stato valutato con uno specifico documento di prassi (circ. 2/E/2020) con il quale ha chiarito che il bonus, dal punto di visto oggettivo, riguarda esclusivamente le spese destinate al ripristino delle facciate, dei balconi e dei fregi ornamentali e il rifacimento di grondaie, pluviali e cornicioni di fabbricati esistenti ubicati nelle zone omogenee A e B ovvero negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale, nelle aree circostanti coperte da opere urbanistiche per almeno un ottavo con un indice di edificazione pari a 1,5 metri cubi per metro quadrato, ai sensi del dm 1444/1968.

    Nella richiamata circolare è stato altresì chiarito che l’agevolazione è fruibile per gli interventi “effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, sia sugli altri lati dello stabile” ma non spetta “sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo pubblico”.

    Pertanto, per quanto enunciato, l’Agenzia delle entrate in relazione alla possibilità di fruire della detrazione del 90% per gli interventi interni, allineandosi ai contenuti appena espressi nella citata circolare, conferma che il detto bonus non potrà che essere utilizzabile per gli interventi eseguiti sulle sole facciate visibili da strade destinate al pubblico, ovvero fruibili dalla generalità dei passanti, non potendo essere esteso agli interventi realizzati sulle facciate interne, pur tenendo conto del pregio e del carattere culturale del servizio offerto.

    Infine, con riferimento all’applicazione dell’aliquota agevolata Iva ai citati interventi di manutenzione straordinaria, richiamando un datato documento di prassi (circ. 71/E/2000), l’Agenzia delle entrate ritiene possibile, stante il fatto che la citata circolare non risulta ancora superata dalla normativa vigente, l’assoggettamento al 10% degli interventi, di cui alla lett. b), art. 3 del dpr 380/2001. fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)   

     

     

     

     

     


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