Al via la definizione delle violazioni formali. Con riferimento alla rimozione delle irregolarità, trattandosi di una regolarizzazione di errori e di omissioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, l’Agenzia delle entrate precisa che la detta rimozione non deve essere eseguita quando non sia possibile o necessaria, tenendo conto dei profili della violazione formale. L’ipotesi più nota è quella concernente le violazioni per errata applicazione dell’inversione contabile.
L’Agenzia delle entrate ha emanato, in tarda serata di ieri, il provvedimento atteso confermando la regolarizzazione per le violazioni di competenza della stessa e che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e delle imposte, con la conseguenza che restano fuori le omesse presentazioni delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.
Com’è noto, infatti, l’art. 9, dl 119/2018, convertito con modificazione nella legge 136/2018 ha introdotto una sanatoria degli errori formali commessi sino alla data del 24/10/2018, prevedendo il perfezionamento attraverso il versamento di euro 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in massimo due rate di pari importo alle date del 31/05/2019 e del 2/03/2020 e la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione entro il 2/03/2020.
Se la rimozione non è eseguita per giustificato motivo, la sanatoria si perfeziona dopo che la rimozione è stata eseguita entro il termine comunicato dall’ufficio delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.
Possono formare oggetto di definizione, e quindi di regolarizzazione, le violazioni per le quali è competente l’Agenzia delle entrate commesse fino alla data dello scorso 24 ottobre dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario, ma anche da altro soggetto obbligato all’adempimento fiscalmente rilevante, anche se limitato alla comunicazione di dati.
La regolarizzazione non si applica alle violazioni formali di norme tributarie riguardanti ambiti impositivi diverse da quelle indicate, a quelle oggetto di rapporto esaurito, da intendersi come procedimento concluso definitivamente, a quelle oggetto di rapporto pendente al 19/12/2018, ma con riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva, o oggetto di altre forme di definizione e agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della collaborazione volontaria, di cui all’art. 5-quater, dl 167/1990; la sanatoria non è possibile, inoltre, se finalizzata all’emersione di attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero.
Il provvedimento conferma l’esclusione dalla regolarizzazione di tutto ciò che concerne una violazione di natura sostanziale che incide sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e dei relativi versamenti; di conseguenza, non possono essere sanate le omissioni inerenti alla presentazione delle dichiarazioni riferibili ai tributi indicati, giacché l’omissione è rilevante ai fini della determinazione di quanto dovuto dal contribuente.
La sanatoria si perfeziona attraverso la rimozione della irregolarità o dell’omissione e mediante il versamento di euro 200 per ciascun periodo d’imposta, cui si riferiscono le dette violazioni di natura formale; quindi, il contribuente ha facoltà di scegliere quali periodi d’imposta e, quindi, quali irregolarità e quanti periodi d’imposta regolarizzare.
Con riferimento alle violazioni non riconducibili a uno specifico periodo d’imposta (per esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) per la regolarizzazione si deve far riferimento all’anno solare in cui la detta violazione risulta commessa e per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento sana le violazioni formali riferite al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nella delega “F24”.
L’Agenzia delle entrate conferma che, in aggiunta al versamento di 200 euro, è necessario rimuovere l’irregolarità ma, come nel caso delle violazioni riguardanti l’inversione contabile (reverse charge), la stessa agenzia precisa che la rimozione non deve essere eseguita quando la stessa risulti impossibile o non necessaria, avuto riguardo ai profili della violazione formale.
Il versamento può essere eseguito, discrezionalmente, in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31/05/2019 e la seconda entro il 2/03/2020 o in un’unica soluzione entro il primo termine indicato; il mancato perfezionamento non dà diritto alla restituzione di quanto versato. (ITALIA OGGI) - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
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