Agevolazioni IMU estese anche alle società agricole


  • Parificazione dei soggetti collettivi ai CD e agli IAP

    Tutte le agevolazioni IMU, disposte per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap), si applicano, anche per il passato, alle società agricole. Il legislatore, con un’interpretazione autentica, dispone la totale equiparazione anche con effetti retroattivi.
    Nella procedura di conversione in legge del dl 34/2019, più noto come “Decreto Crescita”, tra le numerose novità introdotte dal legislatore si riscontra, infatti, quella riferibile al trattamento agevolato ai fini dell’imposta municipale unica (IMU) per le società agricole, disposta dall’art. 16-ter.
    La novità è stata inserita nel testo qualificandola come “interpretazione autentica” e, quindi, con valenza retroattiva, ai sensi del comma 2, dell’art. 1 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti)
    Si dispone, inequivocabilmente, che le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini del detto tributo locale, nel rispetto delle condizioni indicate dal comma 2, dell’art. 13 del dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, sono applicabili anche alle società agricole con effetti retroattivi dall’1/1/2012 ovvero dalla data di entrata in vigore della disciplina relativa disciplina.
    La disposizione introdotta ha il merito di mettere in fuori gioco alcune distorte interpretazioni, formulate soprattutto da parte dei responsabili degli enti locali e di alcune associazioni di riferimento, prevedendo che, in assimilazione alle persone fisiche e ai fini del detto tributo, le società agricole sono beneficiarie di tutte le agevolazioni come, per esempio, la finzione giuridica di non edificabilità dei terreni, nonché l’applicazione di franchigie, riduzioni ed esenzioni, previste per i terreni agricoli posseduti e direttamente condotti, in relazione al richiamo agli imprenditori agricoli professionali (Iap), di cui all’art. 1 del d.lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola.
    In effetti, con un soggetto qualificante, anche le società agricole (di persone e di capitali e le cooperative) possono assumere la qualifica di Iap, ai sensi dell’art. 1, del d.lgs. 99/2004 e, quindi, beneficiare delle dette agevolazioni, come indicato dal ministero delle finanze (circ. 3/DF/2018 § 7.1 e 7.2) e come ribadito dallo stesso dicastero con una successiva nota del 23/05/2016, nella valutazione che, come detto, la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) si estende alle società.
    La conseguenza è che il trattamento agevolato, per i terreni posseduti dal soggetto collettivo, si rende applicabile anche allorquando i coltivatori diretti e/o gli imprenditori agricoli professionali (Iap) esercitano la propria attività agricola mediante una società di persone (tipico nel comparto la costituzione di società semplici agricole anche Iap, che ottengono anche ai fini della tassazione diretta la parificazione con i produttori agricoli, ai sensi dell’art. 32 del dpr 917/1986), sempreché i soci siano iscritti alla relativa previdenza agricola.
    Si ricorda che il legislatore, da tempo, ha disposto l’esenzione dal pagamento del tributo in commento per i terreni agricoli, ricorrendo determinate condizioni, con la conseguenza che con l’ulteriore richiamo al comma 3, dell’art. 1, d.lgs. 99/2004, le agevolazioni si devono intendere applicabili anche alle società agricole qualificate Iap, quindi alle società di persone, alle cooperative e a quelle di capitale, anche a scopo consortile, nel caso in cui lo statuto preveda, come oggetto esclusivo delle proprie attività, l’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento di animali e attività connesse) e se in possesso di taluni requisiti, differenziati per tipologia.
    La qualifica Iap può essere assunta, trattandosi di una qualifica aggiuntiva a quella di società agricola, di cui all’art. 2, del d.lgs. 99/2004, nel caso in cui, trattandosi di società semplici e in nome collettivo, almeno un socio sia in possesso della detta qualifica, mentre per le società in accomandita la qualifica deve essere assunta da un socio accomandatario e, nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, anche socio limitatamente alle società cooperative, sia in possesso della qualifica richiamata.
    Infine, ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di Iap, che si ripete è un quid pluris rispetto alla qualifica di società agricola, è necessario anche il rispetto della condizione indicata al comma 5-bis, dell’art. 1, d.lgs. 99/2004, in ragione della quale la persona fisica, qualificata imprenditore agricolo professionale (Iap), anche socio di società di persone o cooperative o amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura.
    Lo stesso comma 5-bis appena richiamato, in relazione ai lavoratori delle società cooperative, richiama puntualmente il comma 3, dell'art. 1 della legge 142/2001 (come novellato dalla legge 30/2003, più nota come legge Biagi) con il quale si dispone che il socio cooperatore-lavoratore, con la propria adesione, instaura con l’ente mutualistico un “ulteriore” rapporto di lavoro, sia esso in forma autonoma o subordinata. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
     


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