Per i fruitori dei bonus edilizi un inizio di anno intenso e complicato. Entro il prossimo 16 marzo scade il termine per la presentazione delle comunicazioni di opzione per le spese sostenute nel 2022 che deve tenere conto dei tempi richiesti dalle piattaforme delle banche. Entro la fine del mese di marzo, poi, chiusura dei lavori per le unifamiliari per i quali il beneficiario del superbonus vuol procedere con la cessione o sconto sul corrispettivo.
Preliminarmente, si devono prendere in considerazione le cessioni dei crediti relativi alla generalità dei bonus edilizi 2022 poiché, pur essendo fissata al 16 marzo prossimo la scadenza per l’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione dei citati crediti, la maggior parte delle società che gestiscono le piattaforme di caricamento dei documenti e che si occupano delle istruttorie per banche e istituti finanziari, stanno indicando, quale termine per l’invio della documentazione, la metà di febbraio, anticipando di un mese la scadenza ufficiale.
Si ritiene che la detta richiesta sia condizionata dalla mole di documentazione, spesso eccessiva e ultra norma, richiesta dalle società di consulenza ma anche dal tentativo di salvaguardare dalla responsabilità solidale e dalla diligenza rafforzata i cessionari, come richiesto dall’Agenzia delle entrate (circ. n. 23/E/2022), nonostante l’alleggerimento introdotto con il successivo documento di prassi (circ. n. 33/E/2022) che ha ammesso un controllo esclusivamente documentale.
A complicare la situazione, già complessa dalle norme specifiche, soprattutto in tema di detrazione maggiorata (superbonus), la criticità legata all’esaurimento dei plafond disponibili che nemmeno gli interventi introdotti dal decreto Aiuti-quater (dl 176/2022), con la prevista possibilità di ripartire in dieci anni anziché in quattro o cinque i crediti d’imposta da 110% (ora 90%), sono riusciti a eliminare; resta possibile, quindi, allo stato attuale, utilizzare direttamente la detrazione o eseguire, per quanto possibile, la cessione a privati.
Una ulteriore problematica riguarda le unifamiliari (villette) o le unità immobiliari autonome e funzionalmente indipendenti che possono beneficiare della detrazione maggiorata (superbonus) nella misura più alta (110%), senza tenere conto delle disposizioni contenute nel comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, sempre che al 30/09/2022 i beneficiari abbiano eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo ed, entro il prossimo 31 marzo, abbiano eseguito i pagamenti con bonifico parlante e, in presenza di cessione e/o sconto in fattura, abbiano terminato, con un totale allineamento tra l’esecuzione e il pagamento, i relativi lavori.
È opportuno ricordare, in effetti, che le disposizioni attuali, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, prevedono un allineamento tra la fine lavori e il relativo pagamento entro il 31 marzo; condizione che risulta necessaria soltanto in presenza di opzione per la cessione e/o sconto in fattura mentre, se la detrazione viene fruita nella dichiarazione dei redditi (Redditi e/o 730), i lavori potranno essere ultimati anche oltre il prossimo 31 marzo.
Peraltro, è opportuno evidenziare che, al fine di poter procedere con la cessione e/o sconto in fattura, ovvero prima dell’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate, il beneficiario deve richiedere la presentazione delle asseverazioni e le attestazioni di congruità delle spese all’Enea, per i lavori di riqualificazione energetica, o al comune di riferimento, per i lavori antisismici, sul modello indicato dal dm 6/08/2020; sul punto, si ricorda che, nel caso in cui si voglia procedere con la cessione e/o sconto in fattura, oltre che completare i lavori entro il prossimo 31 marzo, si rende necessario inviare le asseverazioni entro novanta giorni all’Enea.
La conclusione dei lavori, allineata ai pagamenti entro il 31 marzo prossimo, riguarda esclusivamente il superbonus e non i bonus ordinari (ristrutturazione, risparmio energetico e quant’altro), giacché in tal caso non è necessario comunicare la fine lavori, potendo, di fatto, concludere gli interventi anche successivamente.
Sul tema dell’asseverazioni all’Enea, dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate (circ. 2/E/2022 e la nota del 31/01/2023 dell’ente), è opportuno ricordare che il mancato invio della comunicazione non è sanabile con la procedura di regolarizzazione delle irregolarità formali, di cui ai commi da 166 a 173, dell’art. 1 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ma che in presenza di piccoli errori formali nelle asseverazioni relative, in particolare, alla detrazione maggiorata (superbonus), non è necessario inviare all’ente una comunicazione con posta elettronica certificata (PEC) ma è sufficiente predisporre una dichiarazione di atto notorio da trasmettere al beneficiario della detrazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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