Ravvedimento speciale per le annualità 2018/2022 con i dati nel Cassetto Fiscale


  • Necessaria l'adesione al concordato preventivo biennale (CPB)

    Sanatoria accessibile con dati precompilati. Da qualche giorno sul cassetto fiscale dei contribuenti, sono presenti i dati necessari per il calcolo della sostitutiva con la quale gli stessi potranno blindare i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.

    Sanzioni accessorie, inoltre, con riduzione alla metà delle soglie per i contribuenti che non hanno aderito al concordato.

    Queste le più importanti novità introdotte dagli articoli 2-ter e 2-quater del D.L. 113/2024, dopo la conversione nella legge 143/2024, che introducono due misure, di segno letteralmente opposto, legate al concordato preventivo biennale, di cui al d.lgs. 13/2024.

    Preliminarmente, il viceministro Leo ha comunicato che da ieri (14 ottobre 2024), i contribuenti, dal proprio cassetto fiscale, possono acquisire i dati precompilati del calcolo del ravvedimento speciale per le annualità dal 2018/2022.

    Poste le problematiche riscontrate nella giornata di ieri per gli accessi al sito, con un preciso comunicato, AssoSoftware ha evidenziato ciò che i professionisti e gli operatori sostengono da tempo ovvero che “affrontare gli adempimenti senza tempi adeguati e con informazioni parziali non permette di dare un servizio di qualità ai (…) clienti e allo stesso compromette seriamente il raggiungimento degli obiettivi di politica fiscale”; si aggiunga anche che si rischia l’emersione di errori che possono inficiare l’accordo con il Fisco.

    Con riferimento alle novità citate, si ricorda che gli articoli 2-ter e 2-quater dispongono, da una parte, la riduzione delle soglie oltre le quali si applicano le sanzioni accessorie, di cui all’art. 21 del d.lgs. 472/1997, in caso di mancata adesione o decadenza dal concordato preventivo biennale e, dall’altra, l’introduzione di un nuovo ravvedimento, che consente di sanare le violazioni commesse nelle annualità 2018-2022, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva; l’istituto, peraltro, è riservato esclusivamente ai soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024.

    Con riferimento al primo tema, si evidenzia che l’art. 21 del d.lgs. 472/1997 individua, tra le sanzioni amministrative accessorie, quelle riguardanti l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati, l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture, l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e loro sospensione e la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nel precedente punto.

    Le dette sanzioni si applicano, in linea di principio, quando è stata irrogata una sanzione amministrativa, in materia di imposte dirette e Iva, superiore a 50.000 euro, per un periodo da tre a sei mesi ma la durata può essere elevata fino a dodici mesi se la sanzione irrogata è superiore a 100.000,00 euro; per effetto dell’art. 2-ter, le citate soglie sono dimezzate in caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per le violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale nei confronti dei contribuenti che, in relazione ai medesimi periodi d’imposta, non hanno aderito al concordato o hanno aderito al concordato con successiva decadenza dall’istituto.

    La misura ha carattere generale e, quindi, ha valenza sia per i soggetti Isa sia per i soggetti forfetari che possono accedere al concordato preventivo e non è limitata al concordato preventivo biennale 2024-2025.

    L’art. 2-quater del D.L. 113/2024 convertito ha introdotto un ravvedimento speciale applicabile soltanto dai soggetti Isa che accedono al concordato entro il 31 ottobre 2024 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva che comporta l’inibizione alle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/1973 e quelle del secondo periodo del comma 2 dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972, relativamente alle annualità dal 2018 al 2022.

    La protezione dagli accertamenti, di cui agli articoli 39 del D.P.R. 600/1973 e del secondo periodo dell’art. 2 dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972 viene meno, però, nel caso in cui il contribuente decada dal concordato 2024-2025, per effetto di una delle cause di decadenza di cui all’art. 22 del d.lgs. 13/2024 o il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d’imposta dal 2018 al 2022 i reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000, con esclusione delle fattispecie individuate dagli artt. 4, 10-bis, 10-ter e comma 1 dell’art. 10-quater o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o si verifichi il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

    Infine, quale ulteriore aggravio, i termini per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2027 nel caso in cui, contemporaneamente, il contribuente, soggetto Isa, abbia aderito al concordato 2024-2025 e al ravvedimento speciale, per una o più annualità tra i periodi d’imposta dal 2018 al 2021; per i soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025, a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento speciale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata).


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