Per gli interventi di efficientamento energetico avviati dal 1° gennaio scorso, superbonus nella misura ridotta al 90% ma con molte limitazioni e rispetto di un preciso limite reddituale. Fuori i detentori degli immobili con contratti di locazione e/o comodato e unità immobiliari non destinate ad abitazione principale.
Dopo il via libera del decreto Aiuti-quater (dl 176/2022), sono state modificate per l’ennesima volta le disposizioni introdotte con gli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 e, in particolare, fatte salve alcune eccezioni (regime transitorio), è stata prevista l’applicazione della detrazione per gli edifici unifamiliari e unità indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari nella misura ridotta del 90% e nel rispetto di numerose condizioni.
I soggetti indicati dalla lett. b), comma 9 del citato dl 34/2020 hanno diritto alla detrazione maggiorata del 90%, ai sensi del comma 8-bis del citato art. 119, con riferimento alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre, per gli interventi avviati dall’1/01/2023 ma a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento dell’unità oggetto dei lavori, l’unità sia adibita ad abitazione principale e il contribuente sia in possesso di un reddito di riferimento, con applicazione del quoziente familiare, ai sensi del comma 8-bis.1 inserito nel citato art. 119, non superiore a 15 mila euro.
La prima condizione, quindi, è che possono beneficiare della detrazione maggiorata pari al 90% i proprietari e i titolari di diritti reali sull’unità immobiliare; si tratta dei contribuenti titolari della piena proprietà, della nuda proprietà e dei diritti quali l’uso, l’usufrutto, l’abitazione, il diritto di superficie e l’enfiteusi.
Di conseguenza, non possono più beneficiare della detta detrazione, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio scorso per i lavori eseguiti sulle villette, le persone fisiche che detengono l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, e comodatarie, sebbene in possesso di contratto regolarmente registrato e che hanno ottenuto il via libera per l’esecuzione dai proprietari.
Si ritengono esclusi, inoltre, i familiari conviventi del possessore e/o detentore dell’unità immobiliare sulla quale vengono eseguiti i lavori, stante il dettato letterale delle disposizioni contenute nel terzo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, inserito a cura del n. 3, lett. a), comma 1 dell’art. 9 del dl 176/2022 (decreto Aiuti-quater) e come si evince dalla lettura della relazione illustrativa al decreto.
La seconda condizione richiesta è che le persone fisiche, che vogliono beneficiare della detrazione del 90% sulle villette per le spese relative ai lavori eseguiti a partire dall’1/01/2023, devono utilizzare l’unità oggetto degli interventi come abitazione principale; sul punto si richiamano le disposizioni inserite nel comma 3-bis dell’art. 10 del dpr 917/1986 (Tuir) che stabiliscono che per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari “dimorano abitualmente” (sul tema, Agenzia delle entrate, circ. 19/E/2012 § 5.2).
Quindi, si deve far riferimento al proprietario, al titolare di diritto reale, al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado e si conferma l’esclusione per le cosiddette “seconde case”.
La terza condizione, poi, è ancora più stringente poiché si richiede che i proprietari delle unità immobiliari singole o indipendenti, per poter beneficiare del 90%, devono possedere un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro.
Il detto reddito deve essere determinato, peraltro, con il cosiddetto “quoziente familiare”, ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del dl 34/2020; di fatto, il detto reddito deve tenere conto del reddito complessivo del coniuge e/o convivente e dei familiari a carico (quelli con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro con elevazione a 4.000 euro in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni), diviso per alcuni coefficienti che tengono conto, appunto, della composizione del nucleo familiare.
Infine, il reddito complessivo deve essere determinato utilizzando i redditi che formano la base imponibile per la tassazione ordinaria Irpef, con esclusione di tutti i redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva, a titolo d’imposta e a tassazione separata, mentre devono certamente partecipare alla determinazione i redditi soggetti a regimi forfetari, come quelli relativi ai contribuenti minimi e/o forfetari, nonché i redditi di locazione soggetti a cedolare secca. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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