Omesso pagamento del contributo straordinario con sanzione piena per le imprese energivore


  • Non applicabile il ravvedimento operoso per eseguire la regolarizzazione

    Sanzione ordinaria del 30% raddoppiata per i versamenti omessi o tardivi del contributo straordinario posto a carico delle imprese energivore. Per i ritardatari non sarà applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

    Come si evince chiaramente dal comma 1, dell’art. 37 del dl 21/2022, al fine di contenere, per le imprese e i consumatori, gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è stato istituito, limitatamente all'anno 2022, un contributo solidaristico posto a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

    Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio nazionale detti beni provenienti da altri stati dell'Ue.

    Con l’art. 42 del dl 115/2022 (decreto “Aiuti-bis”) è stato ulteriormente introdotto uno specifico regime sanzionatorio per i contribuenti che non verseranno o non regolarizzeranno l’insufficiente versamento dovuto a titolo di acconto, pari al 40% del contributo, con scadenza al prossimo 31/08 (ordinaria al 30/06), ovvero il saldo, pari al 60% del contributo, entro il prossimo 15/12 (ordinaria al 30/11).

    In primo luogo, si prende atto che il comma 1, del citato art. 42, dispone la non applicabilità del ravvedimento operoso per i versamenti effettuati oltre le date appena indicate; di conseguenza, i contribuenti non potranno fruire delle disposizioni, di cui al secondo periodo, del comma 1 dell’art. 13 comma del dlgs 471/1997 che dispongono la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti regolarizzati con un ritardo non superiore a novanta giorni e delle disposizioni, contenute nell’art. 13 del dlgs 472/1997, che dispongono un’’applicazione modulata della sanzione ordinaria sulla base della data di regolarizzazione.

    Il comma 2, del citato art. 42 dispone che la sanzione ordinaria, attualmente pari al 30%, sia applicata in misura doppia per gli importi omessi, in tutto o in parte, o versati dopo le date menzionate, mentre il successivo comma 3 dispone che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio, predispongano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del citato contributo straordinario e della puntuale esecuzione dei relativi versamenti.

    Si ricorda, peraltro, che l’Agenzia delle entrate (circ. 25/E/2022), in relazione al versamento integrativo dell’acconto per l’ipotesi del ricalcolo del contributo dovuto per effetto dell’inclusione delle operazioni attive, di cui agli articoli da 7 a 7-septies del dpr 633/1972, aveva chiarito che, stante l’incertezza interpretativa generatasi su tali operazioni attive, non si ritenessero applicabili le sanzioni sugli importi non versati entro il termine del 30/06, purché l’integrazione del versamento, gravato di interessi, fosse effettuata tempestivamente.

    Pertanto, in relazione alle disposizioni in commento, di cui al citato art. 42 del dl 115/2022, i soggetti obbligati al versamento del contributo straordinario che omettono, in tutto o in parte, il relativo versamento potranno fruire delle riduzioni delle sanzioni da ravvedimento operoso se l’ammontare dovuto sarà versato, rispettivamente, entro il 31/08, con riferimento all’acconto, ed entro il 15/12, con riferimento al saldo, stante il rispetto dei termini per effetto della modifica dei termini ordinari (rispettivamente 30/06 e 30/11).

    Gli stessi obbligati, invece, saranno soggetti alla sanzione del 30%, raddoppiata, se non effettueranno il versamento entro i nuovi termini del 31/08 e 15/12 prossimi, fatto salvo il caso specifico indicato dall’Agenzia delle entrate (circ. 25/E/2022 risposta 5.1) relativo all'incertezza interpretativa esistente sul calcolo per effetto di una eventuale rideterminazione della base imponibile, con riferimento alle operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies del dpr 633/1972, purché l'integrazione del versamento, comprensivo dei relativi interessi, avvenga tempestivamente; la tempestività del versamento integrativo sarà valutata caso per caso dagli uffici delle entrate in relazione al grado di complessità dell'elaborazione dei dati, alla base dei calcoli per la determinazione del contributo dovuto nella specifica fattispecie. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


     


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