È stato approvato lo schema di decreto legislativo destinato ad attuare la Direttiva (UE) 2019/1023 concernente i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Il provvedimento è stato trasmesso dal Governo alle competenti commissioni parlamentari in attuazione della delega per l’attuazione della Direttiva prevista dall’art. 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53/2021).
L’attuazione della Direttiva europea si deve concretizzare con l’introduzione di alcune modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14/2019, la cui entrata in vigore, dopo alcune proroghe, è prevista per il prossimo 16 maggio 2022; si evidenzia che l’art. 37 del decreto di attuazione del PNRR, approvato lo scorso 13 aprile 2022, prevede una ulteriore proroga al 15 luglio 2022.
Si ricorda, infine, che la riforma delle procedure di insolvenza è uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022.
La citata Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 ha, quale obbiettivo prioritario, quello di favorire il corretto funzionamento del mercato interno nonché di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.
L’obiettivo principale della direttiva, quindi, è quello di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovra-indebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata» (Considerando 1).
Per conseguire gli obiettivi indicati, la Direttiva individua i settori di intervento, identificando tra questi quello relativo alla ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza, quello relativo alle procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente e quello relativo alle misure destinate ad aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e di esdebitazione.
Le novità più significative della bozza di decreto legislativo (A.G. n. 374 approvato il 17 marzo 2022), riguardano in particolare quattro aspetti fondamentali: le misure di allerta precoce e accesso alle informazioni, i quadri di ristrutturazione preventiva, le procedure di esdebitazione e le interdizioni e l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione
Di conseguenza, sono stati individuati gli strumenti di allerta precoce (meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia eseguito determinati pagamenti, servizi di consulenza da parte di organismi pubblici o privati e incentivi rivolti a soggetti terzi in possesso di informazioni per accelerare le segnalazioni), i quadri di ristrutturazione preventiva (accesso del debitore a procedure che garantiscano il controllo della gestione e la conservazione dell’attività imprenditoriale, la sospensione delle azioni esecutive individuali, la tutela dei posti di lavoro e quant’altro) e le modifiche alle esdebitazioni e interdizioni destinate a ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento e dell’insolvenza degli imprenditori persone fisiche.
Le modifiche incidono sulla disciplina della composizione negoziata della crisi e gli strumenti di segnalazione dei creditori qualificati e comunicazione da parte degli istituti di credito, in sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita con la definizione dei parametri che fanno scattare l’obbligo di accedervi e sul maggior favore per la continuità aziendale nel concordato preventivo e la determinazione degli assetti adeguati in funzione della tempestiva rilevazione della crisi, come previsti dall’art. 2086 c.c., la nascita dello strumento del Piano di Ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) nonché il venir meno, con l’esdebitazione, delle cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.
La Direttiva comunitaria è entrata in vigore il 16 luglio 2019 e gli Stati membri avevano tempo fino al 17 luglio 2021 per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa comunitaria.
Il paragrafo 2, dell’art. 34 della Direttiva, con riferimento agli Stati membri che avessero dovuto incontrare particolari difficoltà nell'attuazione della citata direttiva, consente di beneficiare, a richiesta, di una proroga di un anno; facoltà di cui si è avvalso il Governo italiano, che ha ottenuto l’autorizzazione per attuare la Direttiva indicata entro il 17 luglio 2022. Fabrizio Giovanni Poggiani (riproduzione riservata)
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