Fissate le modalità per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro e/o di donazione e successione


  • Dal 1° gennaio 2025 il multiplo è pari a quaranta volte l'annualità

    Per atti pubblici, atti giudiziari, scritture private autenticate e non autenticate e per  le donazioni e successioni, il multiplo per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro e/o di donazione e successione, fatte o aperte a partire dal 1° gennaio 2025, è fissato in quaranta volte l’annualità.

    Il prospetto dei coefficienti necessari alla determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie tiene conto del saggio legale del 2024 fissato al 2,5%.

    È in corso di emanazione il decreto del ministero dell’economia e delle finanze richiesto dal comma 5-bis dell’art. 46 del testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986) destinato ad armonizzare le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, ai fini della corretta determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle donazioni e successioni.  

    In linea di principio, al variare del tasso di interesse legale, mutano anche i coefficienti per la determinazione del valore fiscale delle rendite e dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, dovendo tenere conto che le regole per determinare il valore fiscale delle rendite e dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, sono definite, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, dagli articoli 14 e 17 del d.lgs. 346/1990 e, per l’imposta di registro, dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 131/1986.

    Le dette disposizioni prevedono un sistema attraverso il quale tali diritti devono essere valorizzati, mediante l’applicazione, al valore dell’annualità, di coefficienti variabili in relazione al fatto che si sia in presenza di rendite e usufrutti vitalizi o di rendite e usufrutti a tempo indeterminato o determinato mentre l’aggiornamento avviene tenendo conto della variazione del tasso di interesse legale.

    La modalità è stata confermata dal testo riformato degli articoli 17, comma 1-bis del d.lgs. 346/1990 e 46, comma 5-bis, del D.P.R. 131/1986, i quali dispongono che “il prospetto dei coefficienti” da utilizzare per il calcolo del valore di rendite e usufrutto e “il valore del multiplo dell’annualità” devono variare in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, stabilito con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta.

    Dopo la riforma, quindi, i detti coefficienti si aggiornano automaticamente ma, in particolare, il n. 4, della lett. r) del comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. 139/2024 e il n. 2 della lett. r) del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 139/2024, hanno disposto che per determinare il valore delle rendite e dell’usufrutto non si potrà mai assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5% (attualmente vigente), con il risultato che il coefficiente da applicare non potrà mai salire oltre quello di quaranta.

    La relazione di accompagnamento al provvedimento in commento specifica, infatti, che la fissazione del tasso di interesse minimo al 2,5% si rende necessario al fine di evitare che l’oscillazione della misura del saggio legale degli interessi porti a risultati non aderenti al principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all’art. 53 della carta costituzionale.

    Pertanto, per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per le scritture private autenticate o non autenticate presentate per la registrazione e per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2025, i coefficienti per la determinazione dei valori delle rendite e dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, non dovranno essere aggiornati, ma resteranno definiti dal provvedimento in commento, parametrati sul tasso del 2,5%.

    Stante il detto automatismo, si evidenzia, pertanto, che se in futuro il tasso d’interesse muta, i coefficienti dovranno essere nuovamente adeguati; per esempio, se nel 2026, il tasso di interesse dovesse essere determinato nella misura maggiore, rispetto all’attuale, del 3%, i coefficienti dovrebbero essere nuovamente allineati, in quanto il limite opera solo in caso di diminuzione del tasso sotto il 2,5%, come peraltro ribadito nella relazione illustrativa al d.lgs. 139/2024. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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