Per i lavoratori autonomi compensi di fine anno allineati alla ritenuta subita


  • La modifica permette di evitare un ricorrente allineamento tra sostituto e sostituito

    Compensi professionali di fine anno in linea con la ritenuta subita. Si evita, di fatto, un ricorrente disallineamento tra il momento di effettuazione della ritenuta, a cura del sostituto d’imposta, e l’annualità di imputazione del compenso, a cura del professionista.

    La lett. b), comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 192/2024, di revisione del regime impositivo dei redditi ai fini IRES e IRPEF ha riformato l’art. 54 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) prevedendo, nella nuova formula, che “le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono tati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”.

    Il comma 1 del citato art. 54, innanzitutto, come inserito dalla lett. b), del comma 1 dell’art. 5 del citato provvedimento di riforma (d.lgs. 192/2024) dispone che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale.

    I citati componenti positivi, inoltre, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo nel rispetto del noto “principio di cassa”; di conseguenza, solo in caso di autoconsumo o destinazione a finalità extraprofessionali, mancando la percezione del corrispettivo o dell'indennizzo, rileva il principio di competenza (CNDCEC, circolare n. 1/IR/2008 § 2).

    Ma la vera novità, in tema di tassazione dei compensi professionali, è l’introdotta coincidenza tra l’imputazione temporale dei compensi e l’effettuazione delle ritenute.

    Le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta, infatti, devono essere imputati al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di operare la ritenuta, come sancito dal secondo periodo, del comma 1 del citato art. 54 del T.U.I.R; in questo modo, è evidente, si evita l’emersione di un disallineamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta.

    Nel regime previgente, infatti, nell'ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell'anno, accadeva molto spesso che il momento in cui il provento si considerava incassato, da parte del percipiente, non coincidesse con quello rilevante ai fini dell'individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto, che aveva effettuato il pagamento, doveva eseguire il versamento della ritenuta, inserendola nella Certificazione Unica (CU) e nel modello sostituti (ex modello 770).

    La detta situazione, tra le altre criticità, veniva spesso contestata anche dall’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo formale della dichiarazione, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, con la conseguenza che nel passato molti professionisti preferivano anticipare l’imputazione del reddito, indicando nella medesima dichiarazione sia il reddito che la ritenuta, annotando nei registri la data in cui il sostituto aveva eseguito il versamento.

    Al fine di sistemare definitivamente anche le situazioni pregresse, il legislatore è intervenuto con il comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2024 stabilendo che le nuove regole hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del d.lgs. 192/2024), sempre se, le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi; restano fermi, peraltro, gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del citato d.lgs. 192/2024.

    In estrema sintesi, quindi, se il sostituto d’imposta (colui, quindi, che ha beneficiato della prestazione professionale) ha pagato l’onorario con ritenuta del professionista a fine dicembre 2024, poiché il termine di effettuare il versamento obbligatorio della ritenuta, per i compensi pagati in dicembre, è il 16 gennaio 2025, il professionista dovrà procedere a indicare compenso e ritenuta non nel 2025 (Redditi 2026) ma nel 2024 (Redditi 2025), con riferimento al periodo d’imposta 2024, sebbene il professionista abbia accertato l’incasso nel 2025 e non nel 2024.

    Con l vecchie regole, invece, anche se la ritenuta doveva essere versata entro il 16 gennaio 2025 dal sostituto, il compenso sarebbe stato dichiarato dal professionista con la dichiarazione relativa al 2025 (Redditi 2026) e non nella dichiarazione relativa al 2024 (Redditi 2025), creando il disallineamento, oggi corretto, tra periodo di imputazione della ritenuta e periodo di imputazione del compenso professionale. Fabrizio Giovanni POggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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