Cessione del credito o sconto in fattura anche per i box auto pertinenziali. Inoltre, introdotta la detrazione del 75% per gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi di automazione degli impianti negli edifici, comprese le spese per la bonifica e lo smaltimento dei materiali e dell’impianto sostituito. Tra le numerose proroghe delle detrazioni, sia dei bonus ordinari che del superbonus del 110%, la legge 30 dicembre 2021 n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (Supplemento Ordinario n. 49), più nota come legge di Bilancio 2022 ha, infatti, introdotto queste due interessanti novità che si aggiungono alle numerose opportunità per i contribuenti che eseguono interventi edilizi. Preliminarmente, si prende atto della proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 per i bonus ordinari (ristrutturazione, risparmio energetico, sismabonus e quant’altro), dell’obbligo di ottenere l’attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità dei dati della documentazione attestante la spettanza dei bonus (costi entrambi detraibili), nonché di un allargamento del perimetro delle detrazioni edilizie per le quali è possibile avvalersi delle stesse opzioni. Infatti, al comma 2 dell’art. 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, alla lett. a) in aggiunta alle lettere a) e b), del comma 1 dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) è stata inserita la lett. d) che riguarda la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. La richiamata norma dispone che è possibile beneficiare della detrazione Irpef, prevista per gli interventi di recupero edilizio, pari al 50% della spesa sostenuta entro il limite di 96 mila euro, sia in caso di costruzione, sia in caso di acquisto, tenendo conto che la stessa detrazione spetta anche se l'autorimessa costituisce pertinenza di un'abitazione secondaria E’ condizione necessaria, però, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'abitazione e il box e, con riferimento alle pertinenze, la detta locuzione deve essere intesa in senso ampio purché esistano le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 817 c.c., che inquadrano il rapporto di pertinenza (Ministero Finanze, risoluzione n. 69270/1999 e Agenzia delle Entrate, circolare n. 121/E/1998) L'elemento oggettivo è costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio od ornamento tra l'elemento di pertinenza e l'elemento principale, per il miglior uso di quest'ultima, mentre l'elemento soggettivo è dato dalla volontà del proprietario o di chi ne abbia sulla medesima un diritto reale o la detenzione, di porre la pertinenza in un rapporto di complementarità o strumentalità funzionale dell'elemento principale (Agenzia delle entrate, circolare n. 7/E/2021). È possibile fruire della detrazione anche nella ipotesi di acquisto di un box esterno al condominio nel quale si abita, anche se detto box o posto auto pertinenziale è già stato realizzato, sempreché sia resa disponibile l'attestazione dei costi di realizzazione rilasciata dal venditore (risoluzione n. 69270/1999) ma, ai fini della detrazione, non rilevano i costi sostenuti per l'acquisto dell'area. Con la legge di bilancio per il 2022, pertanto, si introduce la possibilità di monetizzare la detrazione appena indicata cedendo il credito d’imposta a soggetti terzi od ottenendo lo sconto in fattura, sulla falsariga di quanto disposto per tutte le altre detrazioni fruite per gli interventi edilizi, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. Peraltro, il citato comma 29 dell’art. 1 della legge bilancio per il 2022 non pone alcun limite temporale legato agli effetti della disposizione, per cui valgono i dettami generali stabiliti al primo comma dell’articolo 121 del D.L. 34/2020, anch’esso modificato dalla legge in commento, e che prevede la cedibilità di tutte le spese presenti nell’elenco di cui al successivo comma 2 e sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. È opportuno segnalare che relativamente alle tempistiche e modalità di cessione delle quote residue, attualmente solo i nove/decimi di competenza 2020, bisogna seguire quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento n. 283847/2020. Tra le ulteriori novità, infine, si prende atto dell’introduzione della nuova detrazione spettante per gli interventi edilizi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, con riferimento alle spese sostenute a partire dallo scorso 1° gennaio fino alla fine dell’anno (2022), per quegli interventi eseguiti su edifici già esistenti e, quindi, con esclusione di quelli riguardanti le nuove costruzioni. Si tratta, in pratica, di una detrazione del 75%, prevista dal nuovo art. 119-ter del D.L. 34/2020, cedibile o utilizzabile direttamente in dichiarazione in cinque quote annuali di pari importo o fruibile come sconto in fattura, per un ammontare diversificato (50 mila euro per gli interventi sulle unifamiliari, 40 mila euro per ogni unità inserita in edifici composti da due a otto unità e di 30 mila euro per ogni unità inserita in edifici composti da più di otto unità). La detrazione, nella medesima misura, è fruibile anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari finalizzati a eliminare le barriere architettoniche e delle spese necessarie allo smaltimento dei materiali e dell’impianto sostituito nonché di bonifica dell’ambiente, se rispettano i requisiti previsti dal dm 236/1989. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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