Decreto "antifrodi": controlli rafforzati, visti di conformità e asseverazioni estesi a tutti i bonus edilizi


  • Bonus ordinari soggetti a congruità e visto di conformità

    Potenziata l’attività di accertamento e di recupero delle detrazioni per gli interventi edilizi e delle cessioni dei relativi crediti. Con l’estensione del visto di conformità anche ai bonus ordinari, rafforzamento dei controlli preventivi propedeutici alla cessione della detrazione con verifiche anche antiriciclaggio.

    Questi, in estrema sintesi, i contenuti dello del decreto legge 11 novembre 2021 n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2021, entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione, come approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 10 ottobre, avente a oggetto l’introduzione di misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti.

    Con la finalità di tamponare comportamenti non idonei e, soprattutto, fraudolenti, si interviene sia sull’art. 119 che sull’art. 121 del D.L. 34/2020, introducendo l’ulteriore articolo 122-bis all’interno del medesimo D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020.

    L’obbligo di visto di conformità viene esteso, innanzitutto, alle ipotesi di utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, se si tratta di detrazione maggiorata del 110% (superbonus), con la sola esclusione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata dal contribuente o tramite sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, giacché, in tal caso, è l’Agenzia delle Entrate che esegue i controlli preventivi sulla medesima dichiarazione.

    Il detto visto di conformità, attualmente richiesto esclusivamente nel caso in cui il contribuente opti per la cessione del credito d’imposta o per l’ottenimento dello sconto sul corrispettivo della detrazione maggiorata del 110%, viene esteso anche nel caso in cui l’opzione in commento riguardi i bonus edilizi ordinari (ristrutturazione, risparmio energetico, bonus facciate, impianti fotovoltaici e quant’altro).

    Con il nuovo art. 122-bis, inserito nel corpo del D.L. 34/2020, si dispone la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di sospendere, fino a trenta giorni gli effetti (quindi il perfezionamento della cessione) delle comunicazioni per le opzioni e delle cessioni successive alla prima che, discrezionalmente per le Entrate, presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti (coerenza e regolarità dei dati, dati afferenti i crediti oggetto di cessione, analoghe cessioni effettuate in precedenza da soggetti indicati nelle comunicazioni).

    Si evidenzia che era stata introdotta, in una prima versione dello schema, una maggiore responsabilizzazione dei fornitori e dei cessionari, soprattutto in termini di ottenimento e verifica della documentazione comprovante il credito, con l’obiettivo di definire meglio l’ambito applicativo del concorso nella violazione; comma eliminato, si ritiene per non creare ulteriori aggravi ma anche perché già presente, sebbene applicabile in forma più leggera ed esclusivamente in presenza di determinate condizioni.

    In effetti, ma soltanto in presenza di concorso alla violazione, allo stato attuale resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 283847/2020 § 7.1); i fornitori e i cessionari, inoltre, rispondono per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

    Il decreto legge in commento, inoltre, richiede ai professionisti, che intervengono nelle operazioni aventi a oggetto la cessione dei crediti e che trasmettono le comunicazioni per l’opzione, una maggiore attività, ove ricorrano i presupposti per la normativa antiriciclaggio, in particolare agli articoli 35 e 42 del d.lgs. 231/2007, con riferimento alla eventuale natura fittizia dei crediti, alla presenza di cessionari che pagano il prezzo con utilizzo di capitali provenienti da fonti illecite o che esercitano una attività abusiva di natura finanziaria (UIF – comunicazione 19 del 2021).

    Con particolare riferimento allo svolgimento dell’attività di controllo, a cura dell’Agenzia delle Entrate, lo schema di decreto legge in commento, fermo restando l’applicabilità delle disposizioni specifiche introdotte dalla relativa normativa, amplia l’ambito applicativo prevedendo la possibilità di esercitare i poteri prescritti in materia di imposizione diretta e Iva, anche per la fase di recupero dell’indebito, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973 e dagli articoli 51 e seguenti del dpr 633/1972, nonché ai sensi dei commi 421 e 422 del comma 1 della legge 311/2004, con recupero dell’indebito entro il 31/12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione e con estensione al 31/12 dell’ottavo anno successivo se trattasi di crediti inesistenti o di indebite compensazioni.

    Infine, dopo il blocco immediato del sito dell’Agenzia delle Entrate del giorno successivo che non permetteva di concludere il trasferimento dei bonus ordinari per le cessioni già definite, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento direttoriale (n. 312528/2021), datato 12 novembre 2021, con il quale si modificano i provvedimenti precedenti e, soprattutto, i contenuti del modello di comunicazione dell’opzione per la cessione e sconto in modo tale da tenere conto delle novità introdotte e, soprattutto, dei nuovi obblighi con un paradossale effetto retroattivo, in contrasto con quanto sancito dal comma 2, dell’art. 3 della legge 212/2000 che così recita: “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

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